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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22403/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, a seguito di controllo della Guardia di Finanza svolto nel 2010 su una società e sulla parte ricorrente, aveva riqualificato varie cessioni di singoli beni tra le società come cessione d’azienda, con conseguente recupero a tassazione e disconoscimento della detrazione IVA sulle operazioni. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello della contribuente. In Cassazione la società ricorrente proponeva cinque motivi di impugnazione, ma prima della decisione depositava istanza di rinuncia al ricorso sostenendo di avere pagato il debito e quindi che fosse cessata la materia del contendere. La Corte ha però rilevato che la documentazione prodotta non consentiva di collegare in modo certo i pagamenti e gli sgravi all’avviso di accertamento oggetto del giudizio; ha inoltre osservato che la rinuncia era irrituale perché sottoscritta solo dal difensore senza mandato speciale, come richiesto dall’art. 390 c.p.c. nonostante la nuova comunicazione alle parti prevista dalla riforma. Pur inefficace come rinuncia rituale, la manifestazione è stata comunque considerata indice del venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha reputato irrituale la rinuncia depositata, perché priva della sottoscrizione della parte e non assistita da mandato speciale del difensore, ma ha considerato tale rinuncia comunque significativa della sopravvenuta mancanza di interesse all’impugnazione, con conseguente inammissibilità. Ha compensato integralmente le spese di legittimità in ragione delle non contestate ragioni della rinuncia e ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, ritenendo non estensibile in via interpretativa la disciplina eccezionale dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 oltre i casi tipici previsti.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ.

    richiamato solo per la notifica del ricorso per cassazione, senza specifici principi interpretativi esplicitati

  • art. 390 c.p.c.

    art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.; art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.

    la rinuncia al ricorso richiede la comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria; inoltre la rinuncia deve essere sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, non essendo sufficiente la generica facoltà di rinunciare agli atti contenuta nella procura alle liti originaria

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m)

    ha introdotto la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, c.p.c.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022

    come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a), è richiamato per l’applicabilità temporale della nuova disciplina della rinuncia

  • l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)

    incide sulla disciplina transitoria richiamata dalla Corte

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere esteso oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere rituale, deve provenire dalla parte oppure da un difensore munito di mandato speciale ad hoc; una clausola generica nella procura alle liti non basta.
  • Anche una rinuncia irrituale o inefficace può essere valorizzata come indice del venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione, con possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • La produzione documentale che invochi l’avvenuto pagamento della pretesa non è sufficiente se non consente di collegare in modo univoco le quietanze o le cartelle all’atto impositivo oggetto del giudizio.
  • La disciplina dell’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • In presenza di rinuncia del ricorrente fondata su ragioni non contestate, la Corte può compensare le spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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