Sentenza n. 1633/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - del decreto prot. n. 43749 del 18.11.2022 adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio II, in parte qua riconosce alla scuola ricorrente il contributo economico per sole 12 ore di sostegno scolastico da erogare agli alunni disabili in luogo di 24; - del “rinnovo convenzione” a.s. 2022/2023, inoltrato alla scuola in data 23.02.2023, in parte qua per le ore di attività di sostegno, assegna il contributo per sole 12 ore, in luogo di 24; - di ogni altro provvedimento e/o atto, presupposto, connesso o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della scuola ricorrente, ivi compresi il decreto prot. n. 42976 del 14.11.2022, pubblicato in data 18.11.2022 richiamato nelle premesse del Decreto n. 43749, ma di estremi e contenuti ignoti, nonché la comunicazione dell’UAT di Napoli, di estremi e contenuti ignoti; NONCHE’ PER LA DECLARATORIA E L’ACCERTAMENTO Del diritto della Società Progetto Scuola s.r.l. al riconoscimento per l’a.s. 2022/2023 del contributo economico parametrato a 24 ore di sostegno scolastico, in luogo delle 12 riconosciute, e conseguente diritto alla liquidazione di ulteriori € 9.683,52.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di riconoscimento del contributo scolastico e rinnovo della convenzione per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente al contributo per 12 anziché 24 ore settimanali di sostegno agli alunni disabili
Esito
Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)
Prevale il privato
La controversia
La scuola paritaria ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’Amministrazione scolastica, per l’anno scolastico 2022/2023, le ha riconosciuto un contributo di euro 9.683,52, parametrato a sole 12 ore settimanali di sostegno, anziché il contributo complessivo di euro 19.367,04 corrispondente a 24 ore, ossia 12 ore per ciascuno dei due alunni disabili iscritti alla classe quinta. La ricorrente ha dedotto di avere tempestivamente comunicato all’Amministrazione, mediante il prospetto di funzionamento del 30 settembre 2022, la presenza dei due alunni e il relativo fabbisogno di sostegno. Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto al contributo ulteriore di euro 9.683,52 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento. L’Amministrazione ha opposto la mancata comunicazione dei dati relativi al secondo alunno disabile. La controversia è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina delle convenzioni con le scuole primarie paritarie imponga di commisurare il contributo, tra l’altro, al numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato e comunicate dal gestore all’inizio dell’anno scolastico. Nel caso concreto, la presenza dei due alunni disabili e il fabbisogno di 12 ore per ciascuno risultavano dalla comunicazione del 30 settembre 2022 e dall’estratto della comunicazione, documenti prodotti anche dall’Amministrazione. Quest’ultima non aveva contestato né la presenza dei due alunni né l’adeguatezza delle ore indicate, ma aveva soltanto dedotto l’omessa comunicazione, circostanza smentita dagli atti. Anche qualora la documentazione fosse stata incompleta, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere un’integrazione, anziché limitarsi a confermare il contributo dell’anno precedente. Il Collegio ha inoltre ribadito che il contributo per il sostegno agli alunni disabili costituisce un’obbligazione necessaria e prioritaria e che l’indisponibilità di risorse finanziarie non può giustificare la limitazione delle ore necessarie all’integrazione scolastica, trattandosi di prestazioni funzionali a un diritto fondamentale. Gli atti impugnati sono stati annullati ed è stato dichiarato l’obbligo dell’Ufficio Scolastico Regionale di corrispondere i contributi dovuti in relazione alle ore di sostegno erogate e ai fabbisogni indicati nei PEI. L’Amministrazione è stata altresì condannata al pagamento di euro 1.500 per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 2, comma 3, d.P.R. 23/2008
La convenzione obbliga l’Amministrazione scolastica a corrispondere all’ente gestore un contributo annuo, determinato secondo la disciplina di settore e nei limiti dello stanziamento di bilancio; il contributo è soggetto alla verifica dell’adempimento degli obblighi assunti dalla scuola.
art. 3, comma 3, d.P.R. 23/2008
Il finanziamento è assegnato anche in relazione al numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato, sulla base della comunicazione effettuata dal gestore all’inizio dell’anno scolastico.
art. 6, D.M. 34/2009
Il contributo per gli alunni disabili è riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla legge 104/1992.
Il contributo annuale previsto per l’alunno disabile è parametrato a 24 ore settimanali di sostegno; nel caso concreto il fabbisogno complessivo risultava pari a 24 ore, per due alunni cui erano attribuite 12 ore ciascuno.
art. 12, comma 5, l. 104/1992
Il piano educativo individualizzato costituisce la sede di individuazione delle ore di sostegno adeguate alle esigenze dell’alunno disabile, mediante il coinvolgimento degli operatori sanitari e del personale scolastico.
art. 3, comma 2, d.P.C.M. 185/2006
La quantificazione delle ore di sostegno deve rapportarsi alla patologia accertata e alle esigenze individuali dell’alunno.
art. 1, commi 9 e seguenti, l. 62/2000
Costituisce la base normativa del sistema dei contributi statali alle scuole primarie paritarie.
art. 1, comma 636, l. 296/2006
È richiamato quale disposizione fondamentale della disciplina dei contributi statali alle scuole primarie paritarie.
Massime di principio
- Il contributo spettante a una scuola primaria paritaria per il sostegno agli alunni disabili deve essere determinato in relazione alle ore di sostegno previste dai rispettivi piani educativi individualizzati e alle esigenze individuali accertate, non potendo l’Amministrazione limitarsi a confermare il contributo dell’anno precedente quando siano intervenute variazioni nel numero degli alunni o nel fabbisogno assistenziale.
- L’indisponibilità di risorse finanziarie non può costituire motivo legittimo per negare o ridurre il sostegno necessario all’integrazione scolastica dell’alunno disabile, poiché il relativo servizio è funzionale all’esercizio di un diritto fondamentale e la sua mancata copertura non può essere trasferita integralmente sulla scuola paritaria.
- Quando la scuola paritaria comunica tempestivamente la presenza di alunni disabili e il relativo fabbisogno di sostegno, l’Amministrazione deve esaminare i dati comunicati e, ove li ritenga incompleti o irregolari, deve richiederne l’integrazione; non può rigettare o ridurre il contributo senza previamente attivare un’interlocuzione istruttoria.
- La mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione, della presenza degli alunni disabili e dell’adeguatezza delle ore di sostegno indicate nei PEI rende illegittima la riduzione del contributo fondata sulla sola asserita mancata comunicazione dei dati.
- Nella scuola paritaria, l’obbligo dell’Amministrazione di erogare il contributo per il sostegno agli alunni disabili è correlato all’obbligo della scuola di accettare le iscrizioni e assicurare la piena integrazione scolastica; la mancata erogazione può compromettere la parità scolastica e la libertà di scelta delle famiglie.
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