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Sentenza

Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 474/2024 del Tribunale di Vicenza

Giustizia amministrativa202501337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza che imponeva l'accredito di 1.500 euro sulla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma di 1.500 euro, oltre accessori e spese di lite. La sentenza del giudice ordinario non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato; era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 7 ottobre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale e l'omesso adempimento del giudicato. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento, limitandosi a predisporre la procedura informatica per l'accredito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, poiché risultavano accertati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato l'avvenuto adempimento: la mera predisposizione della procedura informatica non equivale all'effettivo accredito della somma. Il Ministero è stato quindi ordinato ad accreditare 1.500 euro sul portafoglio Carta docente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, da attivarsi su istanza della ricorrente e da esercitare entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, secondo quanto richiamato nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di fare o di pagamento.
  • Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La mera predisposizione di una procedura informatica o di un'attività interna diretta all'adempimento non dimostra l'esecuzione del giudicato quando l'obbligo imposto consista nell'effettivo accredito di una somma; occorre la prova dell'avvenuta attribuzione della disponibilità economica al beneficiario.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine ultimativo e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte interessata allo spirare infruttuoso del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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