Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 456/2023 del Tribunale di Vicenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 456/2023, recante l'obbligo di accreditare euro 3.000,00 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 456 del 17 ottobre 2023, non impugnata e quindi passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di euro 3.000,00. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 24 ottobre 2023; era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi lamentato l'inerzia ministeriale e il mancato adempimento del giudicato. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l'esecuzione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario risultava attestato dalla dichiarazione dell'ufficio competente; la sentenza era stata notificata al Ministero; era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice ha inoltre affermato che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento, il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato al Ministero di accreditare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza la somma di euro 3.000,00 sul portafoglio Carta docente della ricorrente. È stato nominato un Commissario ad acta, individuato nel direttore della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega, attivabile su istanza della ricorrente qualora il Ministero non adempia nel termine assegnato. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è costituito da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La previa notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituiscono, nel caso esaminato, presupposti per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente quale prestazione oggetto dell'obbligo esecutivo imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Prevedono le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo quanto stabilito nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il giudicato impone all'amministrazione un'obbligazione puntuale di facere o di pagamento e l'amministrazione non dimostra di avervi adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio, determinando in modo specifico l'attività dovuta.
- La notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti verificabili dell'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione pubblica.
- In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'attivazione a un'istanza della parte vittoriosa e attribuendogli facoltà di delega secondo quanto stabilito nel dispositivo.
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