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Sentenza

Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 334/2024 del Tribunale di Padova

Giustizia amministrativa202501335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che una sentenza del Tribunale di Padova, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando l'Amministrazione alla costituzione della Carta elettronica e all'accredito di 500 euro per ciascun anno. Deduceva inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato. Il Ministero sosteneva di avere predisposto una procedura informatica, attivabile dall'interessato, dandone avviso sul proprio sito istituzionale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, in quanto risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l'Amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuto accredito delle somme dovute: la sola predisposizione di una procedura informatica per consentire l'accredito non costituisce esatto adempimento del giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato di accreditare sul portafoglio Carta docente del ricorrente 1.000 euro, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, e il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto dal giudicato e oggetto dell'ordine di accredito in sede di ottemperanza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Le disposizioni individuano le modalità di costituzione e utilizzazione della Carta docente, richiamate dalla sentenza ottemperanda.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione non vi si conformi.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano provati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione.
  • La mera predisposizione di una procedura informatica o di uno strumento amministrativo potenzialmente idoneo all'esecuzione non integra l'adempimento del giudicato se l'amministrazione non dimostra l'effettiva attribuzione o il pagamento della prestazione riconosciuta.
  • Quando il giudicato impone l'accredito di una somma su una piattaforma o portafoglio digitale, l'esecuzione richiede l'effettivo accredito dell'importo dovuto, non la semplice possibilità per l'interessato di attivare una procedura per ottenerlo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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