Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 85/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 731 del 18 febbraio 2025, passata in giudicato, che aveva ordinato l'accredito di 500 euro sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 731 del 18 febbraio 2025, aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi 500 euro, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 febbraio 2025, non era stata impugnata e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l'Amministrazione desse esecuzione al giudicato. Il Ministero ha dedotto che, ai fini dell'ottemperanza, era stata predisposta una procedura informatica attivabile dall'interessata, della quale era stato dato avviso sul sito ministeriale il 1° dicembre 2025. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che l'Amministrazione non aveva provato l'avvenuto pagamento o l'effettivo adempimento della sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito ha accolto il ricorso, poiché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto. Ha ordinato al Ministero di accreditare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza 500 euro sul portafoglio Carta docente della ricorrente, per le finalità previste dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Ha nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento degli obblighi dell'Amministrazione derivanti anche da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono, nel caso concreto, presupposti per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione individua la finalità dell'accredito della somma sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Le disposizioni erano richiamate nel giudicato civile quali modalità e funzionalità per la costituzione e l'utilizzo della Carta docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa impone alla pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento riferibile al caso deciso.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano l'accertamento del passaggio in giudicato, la notificazione della pronuncia all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L'amministrazione convenuta in ottemperanza deve dimostrare l'avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'esecuzione specifica dell'obbligo entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
- La predisposizione o la pubblicizzazione di una procedura informatica non dimostra, di per sé, l'adempimento del giudicato se l'amministrazione non prova l'effettiva esecuzione della prestazione dovuta.
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