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Sentenza

Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Vicenza

Giustizia amministrativa202501336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 26/2025, che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, del 16 gennaio 2025, non impugnata e notificata in forma esecutiva al Ministero il 4 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi 2.000 euro, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e la persistente inerzia dell'Amministrazione, che non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, constatata l'assenza di prova dell'adempimento, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di accreditare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, 2.000 euro sul portafoglio Carta docente della ricorrente. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'azione di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'Amministrazione non vi abbia dato attuazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza contro l'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Richiamati dal titolo giudiziale ottemperando quali modalità di costituzione e utilizzazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando contenga un obbligo a carico della pubblica amministrazione rimasto ineseguito.
  • La proposizione dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile, nel caso di obbligazioni derivanti da titolo esecutivo, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, qualora l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento delle statuizioni del giudicato, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine specifico e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione obbligata, con facoltà di delega, purché sia previsto un autonomo termine per l'esecuzione e l'attivazione avvenga, nel caso concreto, su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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