DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2008, n. 23
Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (9/1/2008) che disciplina la stipula di convenzioni tra Uffici scolastici regionali e gestori di scuole primarie paritarie: requisiti per gestori e docenti, domanda entro il 31 marzo (con decorrenza dall'anno scolastico successivo), obbligo minimo di 10 alunni per classe, criteri di assegnazione del contributo statale legati a classi, ore di sostegno e insegnamento integrativo. La durata massima della convenzione è 9 anni; i contributi sono fissati da decreto ministeriale nei limiti degli stanziamenti di bilancio e possono essere sospesi o revocati per irregolarità.
Convenzioni e contributi per scuole primarie paritarie
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