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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27584/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento n. 294 2020 0001431328000, per complessivi € 1.500,12, relativa al «Tributo 0648-contributo opere irrigue» per gli anni 2015, 2016 e 2017. La riscossione era stata avviata da Riscossione Sicilia S.p.A. per conto del Consorzio di bonifica di Enna, indicato come mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale. La contribuente aveva impugnato la cartella e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, con sentenza del 10 novembre 2022, n. 882/2/2022, aveva accolto il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza del 18 marzo 2024, n. 2187/7/2024, ha rigettato gli appelli del Consorzio e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando l’annullamento della cartella e condannando gli appellanti alle spese. Il giudice regionale aveva ritenuto che, in forza dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014, il Consorzio di Enna fosse stato soppresso e che l’unico soggetto esistente fosse il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale; aveva inoltre confermato il difetto di motivazione della cartella. Il Consorzio ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112 c.p.c. e dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice d’appello avesse rilevato d’ufficio la questione della soppressione dell’ente, mai sollevata dalla contribuente né esaminata in primo grado. Con il secondo ha contestato, per violazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e di altre disposizioni regionali, costituzionali e processuali indicate nel ricorso, la conclusione che il Consorzio di Enna fosse estinto e privo di legittimazione. Con il terzo ha censurato l’omesso esame delle indicazioni analitiche della cartella, sostenendo che essa riportasse gli immobili, i dati catastali, le superfici e gli importi dovuti per ciascuna superficie e fosse quindi adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: non vi è stata pronuncia ultra petita, poiché la legittimazione ad causam è questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; inoltre, la censura relativa al contraddittorio sulla questione è stata superata secondo il criterio della ragione più liquida, considerato che la questione era stata discussa in cassazione e che la sua soluzione consentiva di definire rapidamente il giudizio. Ha accolto il secondo motivo e respinto l’eccezione della contribuente di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Consorzio. L’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 ha disposto l’unificazione degli ambiti territoriali e l’istituzione dei nuovi consorzi, ma non ha previsto l’estinzione immediata dei consorzi territoriali preesistenti. In assenza di una previsione estintiva, e in considerazione del processo di riorganizzazione e del periodo transitorio, il Consorzio di Enna è rimasto operativo e legittimato a svolgere le attività consortili, compresa quella impositiva, fino al completamento dell’accorpamento. La qualificazione dell’ente come mandatario senza rappresentanza del nuovo Consorzio è stata ritenuta superflua e non configurabile in ambito pubblicistico, ma non ha privato il Consorzio di Enna del potere di emettere la cartella né ha inciso sul rapporto tributario con la contribuente. Ha accolto anche il terzo motivo, riqualificandolo come censura di violazione di legge ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000. Sulla base della trascrizione della cartella nel ricorso, la Corte ha ritenuto che il prospetto analitico alle pagine 9 e 10 identificasse gli immobili, i dati catastali, la causale e la misura del tributo in relazione alle superfici, soddisfacendo i requisiti motivazionali richiesti per i contributi consortili. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Quanto precede consente di superare, in base al criterio della ragione più liquida detto motivo di impugnazione per non aver sollecitato il contradditorio sulla questione concernente il difetto di legitimatio ad causam del Consorzio, tenuto conto che la soluzione della questione già offerta sul punto dalla Corte è idonea a definire rapidamente il giudizio nell’ottica di un’economia dei mezzi processuali e di una ragionevole durata del (complessivo) processo, considerando altresì che il contraddittorio svoltosi nel presente grado sulla questione neutralizza ogni ricaduta sul diritto di difesa delle parti.

    La Corte ha superato la censura relativa alla mancata previa sollecitazione del contraddittorio sulla questione della legittimazione applicando il criterio della ragione più liquida; ha inoltre rilevato che il contraddittorio svolto in cassazione sulla questione aveva neutralizzato ricadute sul diritto di difesa.

  • art. 112 c.p.c.

    Il che esclude che vi sia stata una pronuncia ultra petita da parte del giudice del gravame, che ha affrontato la questione d’ufficio in relazione alla legitimatio ad causam («trattandosi di questione relativa alla legittimazione processuale, e quindi rilevabile d’ufficio»), pervenendo alla conclusione che, «a seguito della suddetta unificazione operata dal Legislatore siciliano l’unico soggetto giuridicamente esistente è il nuovo Consorzio della Sicilia Orientale il quale – come emerge dagli avvisi di pagamento impugnati – ha conferito “mandato senza rappresentanza” a un soggetto non più esistente».

    Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che esamina d’ufficio la legittimazione ad causam, in quanto questione rilevabile d’ufficio.

  • art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Quanto precede consente di superare, in base al criterio della ragione più liquida detto motivo di impugnazione per non aver sollecitato il contradditorio sulla questione concernente il difetto di legitimatio ad causam del Consorzio, tenuto conto che la soluzione della questione già offerta sul punto dalla Corte è idonea a definire rapidamente il giudizio nell’ottica di un’economia dei mezzi processuali e di una ragionevole durata del (complessivo) processo, considerando altresì che il contraddittorio svoltosi nel presente grado sulla questione neutralizza ogni ricaduta sul diritto di difesa delle parti.

    La disposizione è richiamata nel motivo concernente l’introduzione in appello di una questione non dedotta in primo grado; la Corte ha tuttavia superato tale censura per le ragioni espresse nell’applicazione del criterio della ragione più liquida e per l’effettivo contraddittorio svolto in cassazione.

  • art. 161, primo comma, c.p.c.

    Secondo Cass., Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciarsi espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.

    La conversione del vizio in motivo di gravame può precludere il rilievo d’ufficio nei gradi successivi quando il vizio processuale non sia stato impugnato; la Corte indica però eccezioni per i vizi rilevabili per espressa previsione in ogni stato e grado e per quelli relativi a questioni fondanti, oltre ai casi di decisione secondo la ragione più liquida.

  • art. 13 della legge regionale Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5

    La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo ente accorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplice costituzione della nuova entità. La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, è operazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione.

    La norma ridefinisce gli ambiti territoriali e istituisce i nuovi consorzi, ma non estingue immediatamente i consorzi accorpati. Questi permangono fino al completamento del processo di riunificazione.

  • art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    In primo luogo, deve osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citato regolamento ha previsto – come sopra esposto - che «I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati».

    La perdurante efficacia di piani, ruoli e affidamenti degli enti accorpati assicura la continuità delle attività consortili durante la riorganizzazione, fino alle determinazioni necessarie per l’operatività del nuovo consorzio.

  • art. 1705 c.c.

    Errata perché, a tacere d'altro, il mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 cod. civ. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deve essere prevista dalla legge.

    Il mandato senza rappresentanza civilistico non è applicabile per configurare l’affidamento di funzioni in ambito pubblicistico, nel quale il trasferimento o affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva, che deve avere base legale. L’erronea indicazione del mandato, tuttavia, non ha inciso sul potere impositivo del consorzio preesistente ancora operativo.

  • art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    In base alla trascrizione fattane in ricorso (secondo il canone dell’autosufficienza), la cartella di pagamento appare adeguatamente motivata – con l’allegazione di un prospetto analitico e dettagliato (alle pagine 9 e 10 della cartella di pagamento) - in relazione all’indicazione degli immobili, nonché alla causale e alla misura del tributo dovuto in base alla superficie degli immobili.

    La cartella che costituisce il primo atto con cui è esercitata la pretesa tributaria è motivata adeguatamente quando fornisce elementi analitici sufficienti a identificare gli immobili, la causale e la misura del tributo; per i contributi consortili rilevano anche i dati catastali e i criteri di calcolo previsti dal piano di classifica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il predetto motivo è fondato (ancorché esso debba essere preventivamente riqualificato – in base al chiaro e inequivoco tenore della censura, che attinge l’asserita inadeguatezza motivazionale della cartella di pagamento - nei termini di violazione di legge ex art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.).

    La Corte può qualificare la censura secondo il suo contenuto effettivo: la contestazione dell’inadeguatezza motivazionale della cartella è stata esaminata come violazione di legge, anziché come omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il predetto motivo è fondato (ancorché esso debba essere preventivamente riqualificato – in base al chiaro e inequivoco tenore della censura, che attinge l’asserita inadeguatezza motivazionale della cartella di pagamento - nei termini di violazione di legge ex art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.).

    La censura formalmente proposta come omesso esame è stata riqualificata dalla Corte, in ragione del suo contenuto effettivo, come violazione di legge sulla motivazione della cartella.

Massime di principio

  • La riunificazione o l’accorpamento di enti disposti da una legge regionale non comportano, da soli, l’estinzione immediata degli enti preesistenti quando la legge non preveda espressamente tale effetto; questi permangono operativi fino al completamento del processo di riorganizzazione.
  • Durante il periodo transitorio di accorpamento, la permanenza in vigore degli affidamenti e delle attività degli enti preesistenti può consentire loro di continuare a svolgere le funzioni già esercitate, compresa l’attività impositiva, fino alla conclusione della riunificazione.
  • La legittimazione ad causam, attiva e passiva, è verificabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non coincide con l’effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
  • In ambito pubblicistico, l’affidamento di funzioni non può essere fondato sul mandato senza rappresentanza disciplinato dal codice civile, ma richiede lo strumento pubblicistico della delega intersoggettiva prevista dalla legge; l’erronea indicazione di un mandato non invalida, di per sé, l’atto se l’ente che lo ha emesso conservava il potere di esercitare la funzione.
  • La cartella di pagamento che costituisce il primo atto di esercizio della pretesa tributaria deve contenere elementi idonei a consentire il controllo sulla correttezza dell’imposizione; per i contributi consortili possono essere sufficienti l’indicazione del ruolo e del criterio di calcolo secondo il piano di classifica, i dati catastali degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza e la destinazione del tributo.
  • Il giudice di legittimità può esaminare d’ufficio una questione rilevabile in ogni stato e grado; la preclusione derivante dal giudicato interno sulle questioni processuali omesse resta soggetta alle eccezioni riconosciute per i vizi rilevabili per espressa previsione in ogni stato e grado e per le questioni fondanti.
  • Una censura va qualificata in base al suo contenuto sostanziale: la contestazione dell’insufficiente motivazione della cartella può essere esaminata come violazione di legge anche se formulata formalmente come omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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