Cassazione Civile, Ordinanza n. 27394/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto una maggiore imposta di registro per il 2014, ritenendo che una serie di operazioni societarie, formalmente articolate in costituzione di società, conferimenti, aumenti di capitale e successiva cessione di quote, dovessero essere riqualificate come cessione di ramo d’azienda. La società contribuente aveva impugnato l’atto e, in primo grado, il ricorso era stato accolto. In appello la CTR aveva confermato il favore alla contribuente, escludendo la riqualificazione e valorizzando la non coincidenza tra il ramo conferito e le successive vicende societarie, nonché la possibilità di una legittima riorganizzazione del gruppo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che, anche alla luce della modifica legislativa del 2017, nella ricostruzione dell’effettivo assetto di interessi sarebbero utilizzabili pure negozi collegati precedenti e successivi, se sorretti da un nesso teleologico verso un unico risultato economico. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando da un lato la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ex artt. 53-bis d.P.R. n. 131/1986 e 37-bis d.P.R. n. 600/1973, e dall’altro la nullità dell’atto per difetto assoluto di motivazione ex L. n. 212/2000 e L. n. 241/1990. Prima dell’adunanza, però, l’Agenzia ha depositato rinuncia al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio, e la controparte ha accettato con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e della relativa accettazione da parte della resistente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione e disponendo la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha inoltre precisato che non si applica l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo in ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La ricorrente sosteneva che la nozione di elementi extratestuali e atti collegati dovesse essere letta restrittivamente; la decisione non si pronuncia nel merito per effetto della rinuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalla resistente a sostegno dell’eccezione di mancato contraddittorio preventivo.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla resistente a sostegno dell’eccezione di mancato contraddittorio preventivo.
Invocato dalla resistente per denunciare il difetto di motivazione dell’atto impositivo.
Invocato dalla resistente per denunciare il difetto di motivazione dell’atto impositivo.
Base normativa della richiesta di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che l’ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- In presenza di rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con regolazione delle spese secondo l’accordo delle parti o secondo la decisione della Corte.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione ha natura eccezionale e si riferisce solo ai casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando il ricorso principale viene rinunciato prima della decisione, i motivi di ricorso principale e le impugnazioni incidentali restano assorbiti dalla declaratoria di estinzione, senza esame del merito.
- La rinuncia al ricorso, se validamente accettata, impedisce qualsiasi statuizione sul merito delle censure relative alla riqualificazione fiscale degli atti o alle eccezioni processuali correlate.
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