Sentenza del 02/08/2024 n. 21870 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato il rigetto del ricorso contro cartelle relative a IRAP 2010 (€ 1.195,51), IVA 2005 (€ 72.827,50), IRES 2010 (€ 2.091,85), IRAP 2011 (€ 6.552,76) e IRPEF 2006 (€ 1.012.912,89). Le cartelle derivavano da debiti tributari di Informatic News Srl (già Trexon Italia Srl), dei quali Trexon Immobiliare era chiamata a rispondere quale beneficiaria di una scissione parziale. La società ha dedotto: 1) contraddizione tra motivazione e dispositivo quanto alla cessazione parziale della materia del contendere; 2) erronea assimilazione della scissione a una cessione d'azienda e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 3) decisione su questioni estranee ai motivi d'appello, inclusa la disciplina applicabile alla scissione, e contestazione della statuizione sul contraddittorio preventivo; 4) illegittima estensione alla coobbligata solidale del raddoppio dei termini di accertamento per la rilevanza penale delle violazioni.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la cessazione parziale della materia del contendere era un fatto oggettivo e l'indicazione nel dispositivo del rigetto integrale è stata ricondotta a un errore materiale, dovendosi intendere il rigetto limitato alla parte residua. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili: qualificare i fatti e applicare la legge compete al giudice e, nel processo tributario, l'applicazione di una norma diversa da quella invocata non viola l'art. 112 c.p.c. se non muta il bene richiesto o la causa petendi. La censura sul contraddittorio preventivo è anch'essa inammissibile per eterogeneità, carenza d'interesse e assenza di pregiudizio, anche perché la CTR aveva escluso l'applicabilità della disciplina antielusiva. Il quarto motivo è inammissibile, pur correggendosi la motivazione della CTR: il raddoppio dei termini, quando ricorrono i presupposti di rilevanza penale, riguarda l'accertamento e il titolo di responsabilità principale e non si estende automaticamente al coobbligato solidale; tuttavia, quest'ultimo non può contestare impugnando la propria cartella la tempestività dell'avviso di accertamento notificato al debitore principale. La cartella IRPEF 2006 di € 1.012.912,89 era stata definita in autotutela in conseguenza della definitività della decisione sull'accertamento sottostante. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata costituzione dell'agente della riscossione e la mera costituzione dell'Agenzia senza ulteriori deduzioni. È dovuto, se previsto, l'ulteriore contributo unificato pari a quello per il ricorso.
Norme richiamate
Non vi è alcun contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, in quanto la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n. (Omissis) di Euro 1.060.019,21 per IVA 2006 è un fatto oggettivo, traente origine dalla definitività della sentenza resa dalla CTP sul ricorso relativo all'avviso di accertamento sottostante.
Una divergenza tra motivazione e dispositivo non determina la nullità quando, interpretando la decisione nel suo complesso, sia possibile individuare il senso della statuizione e la divergenza sia riconoscibile come errore materiale.
Non si configura dunque alcuna nullità della sentenza per i profili evidenziati nel terzo motivo, non avendo esorbitando dal thema decidendum della controversia per aver qualificato la fattispecie e fatto applicazione di una previsione di legge diversa da quelle menzionate nei motivi di appello dedotti dalla società, dal momento che la pronuncia della CTR non ha attribuito o negato un bene della vita diverso da quello richiesto con l'azione, né la pronuncia si è fondata su una causa petendi diversa.
Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti e applicare la norma ritenuta pertinente anche se diversa da quella prospettata dalle parti, purché non modifichi il bene della vita richiesto né la causa petendi.
La Corte ha ritenuto che l'applicazione della disciplina tributaria pertinente alla scissione rientri nel compito del giudice e non comporti, di per sé, ultrapetizione. La norma è richiamata nel contesto della censura sulla qualificazione dell'operazione societaria.
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, opera in relazione all'accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.
Il raddoppio dei termini legato a presupposti penal-tributari attiene all'accertamento del debitore principale e non si trasferisce automaticamente al coobbligato solidale.
La disposizione IVA è richiamata per l'introduzione, in parallelo alla disciplina delle imposte dirette, del raddoppio dei termini in presenza dei presupposti penali. La decisione non formula per essa un principio autonomo distinto da quello relativo all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
Art. 25, comma 2, Cost.
Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il divieto di analogia, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 25 Costituzione.
Il raddoppio dei termini, collegato alla rilevanza penale della condotta, non può essere esteso per analogia al coobbligato solidale in assenza di una previsione che lo consenta.
In concreto, la ricorrente non ha neppure un apprezzabile interesse giuridico ex art. 100 cod. proc. civ. a far valere tale sotto-censura, dal momento che, secondo la stessa contribuente, la questione giuridica non sarebbe stata all'attenzione del giudice.
Una censura processuale è inammissibile se la parte non dimostra un interesse concreto e attuale a farla valere.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la decisione è corretta nel dispositivo ma fondata su una ragione giuridica erronea.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto dell'impugnazione ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudice può attribuire ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella sostenuta dalle parti, purché resti entro la domanda e non alteri il bene richiesto o la causa petendi.
- Il raddoppio dei termini di accertamento connesso a violazioni penalmente rilevanti opera per il debitore principale e non si estende automaticamente al coobbligato solidale.
- Il coobbligato che impugna la propria cartella non può contestare in quella sede la tempestività dell'avviso di accertamento notificato al debitore principale, poiché la cartella si fonda su un titolo autonomo e successivo.
- Una discordanza tra motivazione e dispositivo non comporta nullità se la decisione, letta nel suo insieme, consente di ricostruire senza incertezza la statuizione effettiva.
- Una censura processuale è ammissibile solo se coerente con il motivo formulato e sorretta da un interesse concreto e da un pregiudizio effettivo.
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