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Sentenza

Sentenza del 02/08/2024 n. 21782 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 16 settembre 2011 per IRPEF, IVA e IRAP relative al periodo d’imposta 2005, iscritte a ruolo sulla base di un avviso di accertamento non impugnato. La contribuente aveva contestato la cartella; la C.t.p. di Taranto, con sentenza n. 277/04/2013, aveva accolto parzialmente il ricorso riducendo le sanzioni alla metà del minimo. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) la violazione dell’art. 335 c.p.c. per la mancata riunione dei due appelli autonomamente proposti contro la stessa sentenza; 2) la nullità della decisione d’appello per motivazione apparente e mancata risposta ai motivi dell’Ufficio; 3) l’erronea riduzione delle sanzioni, sostenendo che non ricorressero le eccezionali circostanze previste dall’art. 7, ultimo comma, del d.lgs. n. 472/1997.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’omessa riunione degli appelli contro la stessa sentenza non determina di per sé nullità, in assenza di una specifica sanzione e di un concreto pregiudizio difensivo. Il secondo motivo è stato rigettato perché la C.t.r. aveva esposto le ragioni della decisione, spiegando che le circostanze giustificative della riduzione delle sanzioni erano state indicate nella motivazione di primo grado. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’idoneità delle circostanze a giustificare la riduzione è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione; inoltre, la censura dell’Ufficio era contraddittoria. Resta quindi ferma la riduzione delle sanzioni disposta in primo grado e confermata dalla C.t.r. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Nulla sulle spese nei confronti di Equitalia Sud S.p.A.; non è dovuto il contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 335 c.p.c.

    L'omissione del provvedimento di riunione non genera nullità processuali denunciabili con il ricorso per cassazione, difettando, peraltro, nel caso di specie, la dimostrazione di un concreto pregiudizio ai diritti della difesa.

    La mancata riunione di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza non comporta automaticamente nullità processuale: occorre una specifica sanzione o la dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo.

  • Art. 274 c.p.c.

    La fattispecie va sussunta in una ipotesi di riunione ex art. 274 cod. proc. civ. - applicabile al processo tributario in base al generale rinvio operato dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992 -, con la conseguenza che si tratta di provvedimento di carattere meramente ordinatorio, insuscettibile di impugnazione.

    La riunione dei procedimenti è considerata un provvedimento ordinatorio; la sua omissione, in quanto tale, non costituisce un autonomo vizio invalidante della sentenza.

  • Art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In tema di contenzioso tributario, la riunione in appello di giudizi relativi a sentenze diverse non è affetta da nullità per violazione dell'art. 335 cod. proc. civ. - applicabile al rito tributario in virtù del rinvio operato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

    Il rinvio contenuto nell’art. 49 rende applicabile al processo tributario la disciplina dell’art. 335 c.p.c.; la sua inosservanza non produce tuttavia, da sola, la nullità del giudizio.

  • Art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La fattispecie va sussunta in una ipotesi di riunione ex art. 274 cod. proc. civ. - applicabile al processo tributario in base al generale rinvio operato dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992.

    Il rinvio generale dell’art. 1 consente di applicare al processo tributario la disciplina ordinaria della riunione dei procedimenti prevista dall’art. 274 c.p.c.

  • Art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Orbene, nel caso di specie la C.t.r. non si è limitata ad una mera adesione alla sentenza di primo grado, ma ha dato conto delle ragioni per cui ha respinto il motivo di gravame dell'ufficio.

    La motivazione della decisione tributaria è sufficiente quando rende comprensibili le ragioni del rigetto delle censure, anche mediante riferimento alle ragioni già esposte dal giudice di primo grado, purché vi sia un’effettiva presa di posizione.

  • Art. 132, n. 4, c.p.c.

    La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum."

    La nullità sussiste solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddizione irriducibile o argomentazione obiettivamente incomprensibile; non basta un semplice difetto di sufficienza motivazionale.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

    Il ricorso per nullità della sentenza è consentito per anomalie motivazionali radicali e immediatamente percepibili dal testo, non per contestare la mera adeguatezza o sufficienza della motivazione.

  • Art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134

    Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

    La riforma richiamata definisce i limiti del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali, circoscrivendolo alle anomalie radicali e manifeste indicate dalla Cassazione.

  • Art. 7, ultimo comma, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La valutazione sulla idoneità delle circostanze emergenti dagli atti a ridurre le sanzioni è frutto di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e quindi non sindacabile in questa sede.

    La valutazione concreta delle circostanze che giustificano la riduzione della sanzione appartiene al giudice di merito e non può essere riesaminata in Cassazione come questione di fatto.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    Non si applica il contributo unificato aggiuntivo quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La mancata riunione di impugnazioni separate contro la stessa sentenza non determina automaticamente la nullità: chi la deduce deve indicare una conseguenza processuale invalidante prevista dalla legge o dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa.
  • Una sentenza non è nulla per motivazione apparente solo perché richiama o conferma la decisione precedente. Deve però rendere riconoscibile il percorso argomentativo e rispondere effettivamente alle censure rilevanti.
  • In Cassazione il semplice dissenso sulla sufficienza delle ragioni o sulla valutazione delle circostanze di fatto non consente un nuovo esame del merito; il vizio motivazionale deve rientrare nelle anomalie radicali e manifeste individuate dalla giurisprudenza.
  • La riduzione delle sanzioni fondata sulle circostanze concrete è normalmente una valutazione di merito, non rivedibile in Cassazione se la censura richiede una nuova ponderazione dei fatti.

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