Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/08/2024 n. 502 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’atto di recupero n. ------/2024, notificato il 10 gennaio 2024, con cui l’Ufficio ha recuperato € 70.513,05 di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo del 2016, utilizzato in compensazione nel 2017, chiedendo inoltre sanzioni di pari importo e € 18.810,21 di interessi. Il credito riguardava un progetto interno per ideare e validare algoritmi di previsione di asset finanziari, oltre a un progetto extra-muros affidato a Società_1, per il quale erano stati imputati € 49.246,31. La contestazione dell’Ufficio si fondava essenzialmente sulla ritenuta mancanza di novità e innovatività del progetto interno, senza contestare specificamente il progetto esterno, pur recuperando l’intero credito. La società ha dedotto: violazione del contraddittorio preventivo e del diritto di difesa; erronea applicazione dei criteri del Manuale di Frascati e carenza di prova e motivazione sulla non innovatività; violazione del principio di legalità e irretroattività per l’assenza, all’epoca, di traduzioni ufficiali in italiano del Manuale; sussistenza dei requisiti di novità e innovazione; illegittimo ricorso alla procedura di recupero dei crediti inesistenti, anziché non spettanti, con conseguente decadenza; infine, errata valutazione dei fatti e recupero anche della componente extra-muros non contestata. La Corte ha ritenuto decisiva la spettanza sostanziale del credito e la prova delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei progetti.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari ha accolto il ricorso e annullato l’atto di recupero, ritenendo che le spese contestate rientrassero nell’agevolazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013. La società aveva prodotto un parere tecnico che illustrava gli elementi di innovazione degli algoritmi e delle soluzioni sviluppate; l’Agenzia non aveva fornito specifiche contestazioni tecniche idonee a confutarlo. Poiché la controversia riguardava valutazioni tecnico-scientifiche complesse, la Corte ha ritenuto necessario, nel caso concreto, acquisire un parere del Ministero dello sviluppo economico (MISE), anche per confrontarsi con la perizia tecnica di parte; il mancato coinvolgimento del Ministero ha lasciato priva di adeguato supporto tecnico la ripresa. Le ulteriori questioni sono rimaste assorbite dalle ragioni decisive. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare € 4.000,00 di spese di giustizia. La Corte ha precisato che il dispositivo inizialmente comunicato, recante per errore materiale la parola «rigetta», era stato corretto: l’esito effettivo è l’accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 3 del D.L. n. 145/2013

    In tema di riconoscimento di crediti di imposta per attività di R&S, devono ritenersi agevolabili tutte quelle attività che comportano una "innovazione di processo", ossia un'attività consistente nell'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software.

    Il credito può spettare anche per innovazioni di processo, comprese quelle realizzate tramite software, quando il metodo o il software costituisca un miglioramento significativo. Nel caso deciso, la Corte ha riconosciuto rilievo alla novità degli algoritmi e delle soluzioni sviluppate.

  • Art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015

    Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

    La norma configura la richiesta del parere ministeriale come facoltà e non come obbligo generale. Secondo la Corte, però, quando la contestazione investe aspetti tecnico-scientifici complessi, e in particolare quando il contribuente ha prodotto una perizia tecnica circostanziata, il ricorso al MISE è necessario in concreto per consentire una confutazione tecnica adeguata.

Massime di principio

  • Per stabilire se un progetto di ricerca e sviluppo sia agevolabile occorre esaminare in concreto le attività e i risultati: la valutazione non può ridursi a un’affermazione generica secondo cui manca novità o innovazione.
  • Quando il contribuente documenta con una relazione tecnica le caratteristiche innovative del progetto, l’Amministrazione deve confrontarsi specificamente con quel contenuto e fornire elementi tecnici idonei a confutarlo; una contestazione priva di tale supporto può risultare insufficiente.
  • Il parere del MISE non è, per legge, obbligatorio in ogni controllo. Tuttavia, se la contestazione riguarda questioni tecnico-scientifiche complesse, il suo coinvolgimento può essere necessario, secondo la decisione, per sostenere adeguatamente il recupero.
  • L’innovazione agevolabile può consistere anche nell’applicazione di un metodo produttivo nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nel software; non è limitata alla creazione di un prodotto materiale.
  • Nel caso esaminato l’atto recuperava l’intero credito, benché la contestazione descritta riguardasse il progetto interno e non quello extra-muros: la Corte ha accolto il ricorso per le ragioni assorbenti sulla spettanza del credito e sull’insufficienza della valutazione tecnica dell’Ufficio, senza decidere autonomamente nel merito tutti i motivi processuali e di decadenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.