Sentenza del 02/08/2024 n. 21846 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento per IVA, IRES, IRAP e sanzioni relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012. La prima ripresa disconosceva costi fatturati dalla società A.A. Srl per lavori di bonifica e decommissioning nell’ambito di un’ATI, ritenuti non documentati, non inerenti e non effettivamente eseguiti; la seconda contestava cessioni di beni acquistati dal fallimento Novaceta non risultanti da fatture, ricostruite sulla base della differenza tra vendite, acquisti e giacenze. G.L.M. ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Mantova. Con sei motivi ha contestato il disconoscimento dei costi e la ripresa per vendite in nero, denunciando violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano specificamente la ratio della decisione e censuravano in modo improprio la ricostruzione dei motivi d’appello. Il terzo e il sesto sono inammissibili per doppia conforme: la contribuente non ha indicato ragioni di fatto diverse tra i giudizi di merito e mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove. Il quarto e il quinto sono inammissibili perché la motivazione della CTR non era apparente o radicalmente mancante e le doglianze tendevano, ancora, a una rivalutazione del materiale probatorio. Restano quindi confermati il disconoscimento dei costi relativi alle fatture dell’ATI e la presunzione di cessioni non fatturate, non superata dalla documentazione prodotta, salvo il riconoscimento amministrativo di due fatture. Le spese di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il dispositivo; nel testo riportato non è indicato l’importo.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva; è inammissibile se lascia intatta una motivazione autonoma e articolata che sorregge la decisione.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza non può essere fatta valere per contestare in realtà l’apprezzamento delle prove o la valutazione della necessità di documentazione, quando la decisione espone una motivazione riconoscibile e sufficiente.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La ricorrente non ha assolto al proprio onere di allegare la "diversità" delle "ragioni di fatto" considerate dalla dal giudice nel doppio grado di giudizio di merito.
In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non allega la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni; non consente inoltre di ottenere una nuova valutazione delle prove.
Art. 109 TUIR
Nel caso concreto, la deducibilità dei costi è stata esclusa in ragione della ricostruzione del rapporto contrattuale e della mancanza di elementi che comprovassero l’obbligo di pagamento, l’effettività e la riferibilità delle prestazioni fatturate all’attività.
Artt. 6 e 19 del D.P.R. n. 633/1972
La contribuente aveva invocato tali disposizioni per sostenere la detraibilità IVA; la ripresa è rimasta ferma perché non risultavano provati i presupposti sostanziali delle operazioni fatturate, in particolare l’effettiva esecuzione delle prestazioni.
Art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 441/1997
La disposizione è stata applicata per presumere cessioni non fatturate sulla base delle differenze riscontrate tra vendite, acquisti e giacenze; nel caso concreto la documentazione della società non è stata ritenuta sufficiente a superare la presunzione, fatta salva la giustificazione riconosciuta per due fatture.
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992
La censura di nullità per difetto di motivazione è stata respinta: la sentenza della CTR esponeva le ragioni della decisione e i riferimenti alla fattispecie, soddisfacendo il requisito motivazionale.
Art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione non è stata accolta: la CTR aveva ricostruito i motivi d’appello proposti dalla contribuente, non dall’Agenzia delle Entrate, e la relativa contestazione era stata formulata in modo inammissibile.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione mancante o apparente non ricorre quando la decisione indica, in modo comprensibile, le ragioni del rigetto e prende in considerazione il fatto storico rilevante, anche senza menzionare ogni elemento istruttorio.
Art. 115 c.p.c.
La decisione non è stata fondata soltanto sulla non contestazione: il giudice di merito ha valutato un compendio probatorio articolato. La norma non consente di trasformare la censura sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuovo esame del merito in cassazione.
Art. 156, comma 2, c.p.c.
La dedotta nullità processuale non sussisteva, poiché la motivazione della sentenza non era radicalmente carente e l’atto aveva raggiunto la sua funzione, rendendo comprensibili le ragioni della decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare la ratio decidendi effettiva e tutte le ragioni autonome che sorreggono la decisione: una critica rivolta solo a un argomento aggiuntivo non può determinare la cassazione della sentenza.
- La cassazione non costituisce un terzo grado di merito: non è possibile ottenere una nuova valutazione dell’attendibilità o del peso delle prove presentando tale contestazione come violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame.
- Quando i giudici di primo e secondo grado decidono sulla base di ricostruzioni di fatto conformi, una censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente la diversità delle ragioni di fatto considerate nei due gradi.
- La motivazione non è apparente solo perché sintetica o perché non esamina ogni documento: il vizio ricorre quando non è possibile comprendere le ragioni della decisione; se il fatto storico è stato considerato, l’omessa menzione di singoli elementi probatori non basta.
- Per dedurre nullità o ultrapetizione è necessario individuare con precisione il vizio processuale e confrontarlo con gli atti e le domande effettivamente formulati; una ricostruzione errata dei motivi d’appello rende la censura inammissibile.
- In materia di costi d’impresa e detrazione IVA, la fattura da sola non è sufficiente se è contestata l’effettività dell’operazione: rilevano il contenuto del contratto, l’obbligo di pagamento, l’esecuzione delle prestazioni e la documentazione che le comprova.
- Di fronte a una presunzione di cessioni non fatturate, il contribuente deve fornire elementi concreti e coerenti che traccino i beni e ne giustifichino l’utilizzo o la destinazione; documentazione incompleta o non collegabile ai beni contestati può non bastare a superarla.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ago 2024Sentenza del 02/08/2024 n. 502 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari
- Sentenza · 2 ago 2024Sentenza del 02/08/2024 n. 21780 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 ago 2024Sentenza del 02/08/2024 n. 21782 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 ago 2024Sentenza del 02/08/2024 n. 21848 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 ago 2024Sentenza del 02/08/2024 n. 21851 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 ago 2024Sentenza del 02/08/2024 n. 21870 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →