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Sentenza

Sentenza del 02/08/2024 n. 21851 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro cartelle per IRAP 2010 (€ 1.195,51), IVA 2005 (€ 72.827,50), IRES 2010 (€ 2.091,85), IRAP 2011 (€ 6.552,76) e IRPEF 2006 (€ 1.012.912,89), emesse per debiti della società scissa dopo il trasferimento di una quota patrimoniale. Ha dedotto: 1) contraddizione tra motivazione e dispositivo sulla cessazione parziale della materia del contendere; 2) erronea assimilazione della scissione a una cessione d’azienda e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 3) nullità per avere la CTR applicato norme e svolto valutazioni non sollevate dalle parti, oltre a una censura sull’obbligo di contraddittorio preventivo; 4) decadenza degli accertamenti per inapplicabilità alla coobbligata solidale del raddoppio dei termini, con riferimento agli avvisi sottostanti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la cessazione parziale della materia del contendere derivava dalla definizione in autotutela e dalla definitività della decisione sull’accertamento sottostante; l’indicazione nel dispositivo del rigetto integrale è stata qualificata come errore materiale, da intendere riferito alla sola parte residua. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: la qualificazione giuridica dei fatti e l’individuazione della norma applicabile spettano al giudice, e la CTR non ha oltrepassato domanda e causa petendi; è stata dichiarata inammissibile anche la censura eterogenea sul contraddittorio preventivo, priva di interesse concreto e comunque senza pregiudizio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, con correzione della motivazione della CTR: il raddoppio dei termini per la rilevanza penale della violazione riguarda l’accertamento e il titolo di responsabilità principale, non si estende automaticamente al coobbligato solidale; tuttavia quest’ultimo non può contestare impugnando la cartella il raddoppio dei termini riferito all’avviso notificato al debitore principale, perché la cartella si fonda su un titolo autonomo e successivo. Nessuna statuizione sulle spese; sussistono, se dovuti, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento previsto dall' art. 43 , comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 , vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, opera in relazione all'accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.

    Il raddoppio dei termini collegato a seri indizi di reato opera per l’accertamento e il debitore principale cui esso si riferisce; non si estende automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.

  • Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’impugnazione della cartella da parte del coobbligato solidale

    In tema di processo tributario, il condebitore solidale non può contestare in sede di impugnazione della cartella di pagamento l'operatività o meno del raddoppio dei termini di cui all' art. 43 , comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 , vigente ratione temporis, in relazione alla notificazione dell'avviso di accertamento sottostante notificato al debitore principale, trattandosi di processo radicato in forza di un titolo diverso e successivo al consolidarsi dell'accertamento nei confronti del debitore principale.

    Il coobbligato che impugna la propria cartella non può rimettere in discussione il raddoppio dei termini relativo all’avviso di accertamento notificato al debitore principale, poiché la sua controversia è fondata su un titolo diverso e successivo.

  • Art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

    La norma è richiamata nella ricostruzione della decisione di primo grado, che aveva ritenuto legittima la notifica delle cartelle alla beneficiaria della scissione quale coobbligata solidale.

  • Art. 25, comma 2, Costituzione

    Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il divieto di analogia, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell' articolo 25 Costituzione.

    Il raddoppio dei termini, collegato alla rilevanza penale della condotta del debitore principale, non può essere esteso per analogia al coobbligato solidale.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento connesso a una violazione penalmente rilevante riguarda il debitore principale e non si estende automaticamente a un coobbligato solidale, anche se quest’ultimo è destinatario di una cartella per il medesimo debito.
  • Il coobbligato che impugna la propria cartella non può contestare, in quella sede, la tempestività dell’avviso di accertamento notificato al debitore principale quando l’accertamento si è consolidato nei suoi confronti: la cartella del coobbligato si fonda su un titolo diverso e successivo.
  • La qualificazione giuridica dei fatti e la scelta della norma applicabile spettano al giudice; la non contestazione riguarda i fatti, non vincola il giudice sulla loro qualificazione giuridica.
  • Nel processo tributario di impugnazione-merito il giudice può applicare una disposizione diversa da quelle invocate dalle parti, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto né fondi la decisione su una causa petendi diversa.

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