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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23784/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rideterminato la rendita di un immobile sito in Roma mediante procedura di revisione per microzone ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004. La società proprietaria ha impugnato l'atto e la CTP ha accolto il ricorso; la CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio rilevando che il provvedimento non aveva esaminato le specifiche caratteristiche dell'immobile. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, dell'art. 7 L. n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto di riclassamento. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché in contrasto con l'orientamento consolidato: in caso di riclassamento ex comma 335, l'atto deve indicare non solo i presupposti generali della revisione di zona, ma anche gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento della singola unità immobiliare, consentendo al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica. Nel caso concreto l'atto, pur illustrando lo scostamento medio tra valore di mercato e valore catastale, non conteneva l'esame delle specifiche caratteristiche dell'immobile e dunque era correttamente ritenuto carente di motivazione dalla CTR.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato l'impostazione della CTR secondo cui, nel riclassamento catastale per microzona, non è sufficiente il richiamo ai presupposti astratti della procedura o alle caratteristiche generali della microzona, ma occorre una motivazione concreta riferita alla singola unità immobiliare e alle sue caratteristiche edilizie e posizionali. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché gli intimati non si sono costituiti. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in ragione della qualità soggettiva della parte soccombente come amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato come parametro di legalità e motivazione dell'atto amministrativo; la Corte ribadisce che la motivazione del riclassamento deve essere concreta e non meramente assertiva.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Invocato a sostegno dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi; l'atto catastale deve porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della determinazione.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    Norma fondante la revisione parziale dei parametri catastali della microzona; la Corte afferma che la sua applicazione richiede la specificazione dei motivi concreti del riclassamento della singola unità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in ricorso; la Corte ritiene la censura inammissibile perché si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto la soluzione proposta dall'Agenzia contrasta con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto non può limitarsi al richiamo dello scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona, ma deve indicare gli elementi concreti che giustificano il nuovo classamento della singola unità immobiliare.
  • L'indicazione delle caratteristiche generali della microzona non è sufficiente: l'Ufficio deve riferire l'accertamento agli effettivi interventi e alle concrete qualità urbanistiche e ambientali della specifica porzione di territorio interessata.
  • Ai fini del classamento devono essere considerate anche le caratteristiche edilizie specifiche del fabbricato e dell'unità immobiliare, come esposizione, rifiniture, stato di conservazione e anno di costruzione; non è legittimo assumere in via astratta che tutti gli immobili di una zona abbiano la medesima classe.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si risolve nel contestare un principio di diritto già consolidato, senza confrontarsi con l'orientamento nomofilattico richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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