Cassazione Civile, Ordinanza n. 24066/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
L'investitore ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto delle domande di nullità del contratto di intermediazione finanziaria e del deposito titoli, nonché degli ordini di acquisto, con conseguenti domande di restituzione delle somme e risarcimento del danno. Con il primo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla forma del contratto di investimento e della disciplina consumeristica, sostenendo che il contratto quadro fosse nullo perché non gli sarebbe stata consegnata la copia e perché privo della sottoscrizione dell'intermediario. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della disciplina TUF e del regolamento Consob, oltre a omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1421 c.c., assumendo che il contratto dovesse essere dichiarato nullo d'ufficio per non conformità alla nuova disciplina entrata in vigore dopo la stipula.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali avevano rilevato l'attestazione scritta del cliente circa la ricezione della copia del contratto e la presenza della sigla del funzionario bancario. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per il contratto quadro di investimento, il requisito della forma scritta è soddisfatto se il contratto è redatto per iscritto e una copia è consegnata al cliente, essendo sufficiente la sottoscrizione del solo investitore. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché non si confrontava con la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la doglianza generica e aspecifica. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 415 del 1996
Richiamato dal ricorrente come norma sulla forma e disciplina dei servizi di investimento, ma la censura è stata respinta perché infondata in fatto e in diritto rispetto alla ricostruzione dei giudici di merito.
Il requisito della forma scritta del contratto quadro di investimento è soddisfatto quando il contratto è redatto per iscritto e ne viene consegnata copia al cliente; è sufficiente la sottoscrizione dell'investitore, non essendo necessaria quella dell'intermediario.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova della consegna del contratto, senza rilievo decisivo nella decisione finale.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova della forma e del contenuto del contratto, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, senza che la censura superasse l'accertamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente, ma non applicato in modo favorevole alla sua tesi.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini del rigetto.
Citato dal ricorrente, senza che la Corte ne traesse conseguenze favorevoli.
Citato dal ricorrente, ma non rilevante per l'esito del giudizio.
Citato dal ricorrente, senza accoglimento della doglianza.
art. 30 reg. Consob n. 11522 del 1998
Citato dal ricorrente quale parametro di conformità del contratto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 27 reg. Consob n. 11522 del 1998
Citato dal ricorrente, ma la censura è stata reputata inammissibile.
Richiamato per sostenere un'omessa pronuncia/dovere di rilievo officioso della nullità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio della nullità, ma il motivo è stato respinto perché non si confrontava con la ratio decidendi.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/02
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.
Richiamata come norma di modifica dell'art. 13 d.P.R. 115/02.
Massime di principio
- Nel contratto quadro relativo ai servizi di investimento, il requisito della forma scritta è rispettato quando il contratto è redatto per iscritto e una copia è consegnata al cliente; non è necessaria la sottoscrizione dell'intermediario se risulta comunque il suo consenso, anche per fatti concludenti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto già accertato dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; se non censura una ratio autonoma e sufficiente, il motivo è inammissibile.
- La nullità del contratto non può essere utilmente invocata in cassazione se la censura presuppone un diverso apprezzamento probatorio già compiuto dai giudici di merito e non si confronta con l'accertamento documentale posto a base della decisione.
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