Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24069/2021 del 07/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva domandato l'ammissione al passivo del fallimento, in via principale in prededuzione e in subordine con privilegio, di un credito di euro 32.245,79 oltre interessi. Il credito era stato fatto valere come corrispettivo per attività svolte da personale distaccato presso un cantiere in cui la società fallita eseguiva lavori appaltati da un terzo soggetto pubblico/committente. Il Tribunale aveva ammesso il credito solo in chirografo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 111 l.fall. e dell'art. 118 del Codice dei contratti pubblici, sostenendo che il credito, derivando da subappalto pubblico ed essendo strumentale alla procedura, dovesse essere prededucibile; 2) violazione degli artt. 2751-bis n. 1 o n. 5 c.c., assumendo che il credito del datore di lavoro che aveva sostenuto i costi del personale distaccato dovesse godere dello stesso privilegio dei crediti retributivi dei lavoratori.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il credito maturato prima del fallimento potesse essere prededucibile, perché la prededuzione richiede una espressa previsione di legge o un nesso di occasione/funzione con la procedura concorsuale, non ravvisabile in un credito sorto verso l'impresa prima dell'apertura della procedura. Ha inoltre chiarito che il meccanismo dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 non consente di qualificare come prededucibile il credito del subappaltatore verso l'appaltatore fallito, e che, in caso di fallimento dell'appaltatore, il subappaltatore resta creditore concorsuale da soddisfare secondo la par condicio e le cause legittime di prelazione. Quanto al privilegio, la Corte ha escluso che il credito dell'imprenditore che abbia sostenuto gli oneri del personale distaccato sia un credito retributivo o assimilabile a quelli espressamente privilegiati, evidenziando altresì il carattere eccezionale delle norme sui privilegi e l'impossibilità di applicazione analogica. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 legge fallimentare

    La prededuzione spetta solo ai crediti espressamente qualificati dalla legge o sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale; un credito sorto prima del fallimento verso l'impresa non è prededucibile in assenza del necessario nesso funzionale o occasionale.

  • art. 118 d.lgs. 163/2006

    La disciplina del pagamento diretto del subappaltatore o della sospensione dei pagamenti all'appaltatore opera nel rapporto di appalto pubblico in corso con impresa in bonis e non consente di attribuire prededuzione al credito del subappaltatore verso l'appaltatore fallito.

  • art. 14 preleggi

    Le norme eccezionali, come quelle sui privilegi, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato come parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2751-bis c.c.

    Il privilegio dei crediti di lavoro tutela il lavoratore subordinato e non può essere esteso al credito dell'imprenditore che abbia sostenuto i costi del personale distaccato.

  • art. 2751-bis c.c.

    La fattispecie invocata non rientra nei crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, essendo richiesta una specifica condizione soggettiva prevista dalla norma.

  • d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 228/2012

    Ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La prededuzione nel passivo fallimentare richiede un fondamento normativo espresso oppure un collegamento stretto di occasione o funzione con la procedura concorsuale; un credito sorto prima del fallimento non diventa prededucibile per il solo fatto di derivare da un rapporto contrattuale collegato all'appalto pubblico.
  • Nel fallimento dell'appaltatore, il subappaltatore non beneficia automaticamente del meccanismo di pagamento previsto per l'appalto pubblico, perché tale disciplina opera nel rapporto in corso con impresa in bonis e non altera il regime concorsuale del credito verso il fallito.
  • I privilegi hanno natura eccezionale e non possono essere estesi in via analogica; per ottenere il privilegio occorre rientrare esattamente nella fattispecie tipizzata dalla legge.
  • Il credito dell'imprenditore che abbia sopportato costi per personale distaccato non è assimilabile, di per sé, a un credito retributivo del lavoratore subordinato né ai crediti espressamente privilegiati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAppaltoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.