Cassazione Civile, Ordinanza n. 24065/2021 del 07/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'ex sindaco ha impugnato il decreto del tribunale che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo fallimentare relativa al proprio credito di euro 34.269,59 per compensi maturati quale componente del collegio sindacale. Il tribunale aveva negato l'ammissione del credito ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela ex art. 1460 c.c., sul presupposto che il sindaco avesse violato gli obblighi di vigilanza imposti dagli artt. 2403 e 2407 c.c., omettendo di reagire a irregolarità contabili e a bilanci non conformi, nonché di attivarsi verso l'organo gestorio e l'assemblea. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 1460, 2407, 2426 n. 9 e 2427 c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe tratto conclusioni parziali e non complessive dalla relazione del coadiutore del commissario giudiziale e avrebbe trascurato elementi indicativi di un patrimonio positivo e di corretta iscrizione delle rimanenze; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la riduzione del magazzino dipendeva dalla vendita della merce e non da svalutazioni per minor valore; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 171, 162, 172 e 180 l.fall., perché la società era stata ammessa a concordato preventivo con continuità, poi omologato, sicché non sarebbe plausibile che il tribunale non avesse rilevato in sede concordataria la pretesa falsità dei dati contabili, rimasta solo allegata dalla curatela.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non investissero correttamente la regola giuridica applicata dal tribunale, ma mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e della condotta del sindaco, cioè delle risultanze probatorie già apprezzate dal giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il tribunale aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in caso di eccezione di inadempimento, la parte contro cui essa è opposta può dimostrare di aver adempiuto esattamente; nel caso concreto, il fallimento aveva allegato in modo circostanziato l'inesatto adempimento dei doveri sindacali. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha ricordato che, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione della sufficienza o logicità della motivazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1460 c.c.
Consente alla curatela di opporre l'eccezione di inadempimento al credito del professionista/sindaco quando sia dedotto un inesatto adempimento dei doveri inerenti alla carica.
art. 2403 c.c.
Individua i doveri di vigilanza del collegio sindacale sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
art. 2407 c.c.
La violazione dei doveri di vigilanza può incidere sul diritto al compenso del sindaco e giustificare l'eccezione di inadempimento.
art. 2426 n. 9 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla corretta valutazione delle rimanenze di magazzino e alla loro iscrizione in bilancio.
art. 2427 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di informazioni di bilancio e di corretta rappresentazione contabile.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la distribuzione dell'onere della prova sulla pretesa irregolarità contabile.
artt. 171, 162, 172 e 180 l.fall.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla procedura di concordato preventivo con continuità e ai relativi controlli del tribunale.
art. 98 l.fall.
Norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo fallimentare.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione della motivazione o delle prove.
art. 12 preleggi
Richiamato per interpretare la riforma del vizio motivazionale come riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, dichiarato nella parte dispositiva.
L. 228/2012
Richiamata come legge di modifica dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
d.l. 83/2012
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L. 134/2012
Legge di conversione del d.l. 83/2012, richiamata per la riforma del vizio motivazionale.
Massime di principio
- In presenza di un credito azionato da chi rivesta una carica di controllo o professionale, la controparte può opporre l'eccezione di inadempimento se alleghi in modo circostanziato l'inesatto adempimento dei doveri inerenti all'incarico; la parte creditrice può liberarsi solo provando il proprio esatto adempimento.
- Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: se il ricorso, pur formalmente denunciando violazione di legge o omesso esame, mira in realtà a contestare l'apprezzamento del merito, esso è inammissibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono più deducibili l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione come autonome censure.
- L'ammissione del debitore a una procedura concorsuale non preclude, di per sé, che in una successiva sede contenziosa o concorsuale venga accertato un inesatto adempimento del professionista o del sindaco, perché il relativo provvedimento non equivale a una definitiva certificazione della correttezza dell'operato.
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