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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24068/2021 del 07/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Il curatore del fallimento di una società in liquidazione aveva agito contro l'ex liquidatore chiedendone il risarcimento per asserita violazione dei doveri di tutela del patrimonio sociale. In particolare gli veniva imputata una rilevante dismissione di attrezzature e il trasferimento di contratti attivi a una nuova società riconducibile ai familiari, con impiego del ricavato a favore solo di alcuni creditori. La domanda era stata respinta in primo grado per difetto di prova e l'appello era stato rigettato. In cassazione il fallimento ha dedotto: 1) omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non aveva chiarito perché non avesse reperito o ricostruito il fascicolo di primo grado dell'appellante e che, comunque, il fascicolo sarebbe stato nella disponibilità del giudice; 2) violazione di legge in tema di consulenza tecnica d'ufficio, assumendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto ignorare le risultanze della CTU, qualificata come percipiente, nonostante il consulente avesse esaminato documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato sulla base della vecchia versione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e soprattutto perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva affermato che il fascicolo di parte di primo grado non era mai stato prodotto nel giudizio di appello, sicché era irrilevante discutere del suo ritiro o di eventuali doveri ricostruttivi. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale quali documenti il consulente avesse utilizzato né il loro contenuto, impedendo il controllo sull'incidenza delle eventuali produzioni tardive o mancanti. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di costituzione degli intimati, ma è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché riferito alla previgente formulazione del vizio di motivazione e comunque non idoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla gestione del fascicolo di primo grado nel giudizio di appello.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla gestione del fascicolo di primo grado nel giudizio di appello.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla gestione del fascicolo di primo grado nel giudizio di appello.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri del giudice e alla ricostruzione del fascicolo.

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri del giudice e alla ricostruzione del fascicolo.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    La Corte afferma che la produzione del fascicolo di parte doveva essere dimostrata nei modi previsti da questa disposizione; inoltre il consulente non può fondare il proprio parere su documenti non prodotti nei tempi e modi processuali consentiti.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Richiamato anche nel secondo motivo, con riferimento alla disciplina della CTU e alla utilizzabilità dei documenti.

  • art. 91 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 145 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 146 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata disposta la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non attacca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare profili che presuppongono una ricostruzione diversa dei fatti processuali.
  • Se il giudice di merito ha accertato che un fascicolo di parte non è mai stato prodotto nel grado di appello, non è decisivo discutere del suo eventuale ritiro o della mancata ricostruzione: viene prima la prova della rituale produzione del fascicolo.
  • La deduzione di un vizio motivazionale o processuale deve essere sorretta da specifica indicazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti; la mera allegazione indiziaria o assertiva non soddisfa il requisito di specificità.
  • Anche la consulenza tecnica d'ufficio qualificabile come percipiente non consente al consulente, e quindi al giudice, di utilizzare documenti non ritualmente prodotti dalle parti nei tempi e modi di legge.
  • Il ricorrente che censura l'utilizzo della CTU deve indicare puntualmente quali documenti siano stati impiegati, trascriverli o almeno sintetizzarli in modo adeguato e spiegare l'incidenza concreta di essi sulla decisione; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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