Cassazione Civile, Ordinanza n. 24067/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Nel procedimento di accertamento del passivo, i professionisti avevano ottenuto l’ammissione del loro credito in privilegio ex art. 2751-bis c.c. per l’attività svolta nella predisposizione della domanda di concordato preventivo, ma il giudice delegato aveva negato la prededuzione ritenendo non dimostrata l’utilità della procedura per la massa e rilevando l’inammissibilità del concordato. Il tribunale, investito dell’opposizione, l’aveva rigettata perché gli opponenti non avevano prodotto nuovamente i documenti già depositati nella fase di verifica, né li avevano specificamente elencati nell’atto di opposizione o chiesto la loro acquisizione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) l’erronea valutazione dei fatti e delle risultanze di merito, sostenendo che la documentazione sull’utilità per la massa era già in atti; 2) la violazione dell’art. 111 l. fall., per la ritenuta mancanza di prova dell’utilità della domanda di concordato per i creditori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non articolato in un vizio tipico di ricorso per cassazione e, comunque, la successiva qualificazione come omesso esame di un fatto decisivo era preclusa dalla memoria ex art. 380-bis c.p.c.; inoltre il motivo non si confrontava con la vera ratio decidendi, fondata sul difetto di specifica indicazione o richiesta di acquisizione dei documenti nell’atto di opposizione, requisito che l’art. 99 l.fall. impone a pena di decadenza. Il secondo motivo è stato giudicato estraneo alla ratio della decisione impugnata, perché centrato sulla prova dell’utilità della domanda di concordato e non sull’omissione processuale rilevata dal tribunale. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come titolo di privilegio del credito professionale ammesso al passivo, distinto dalla richiesta prededuzione.
a pena di decadenza, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi e dei documenti prodotti
l’opponente non deve necessariamente riprodurre ex novo documenti già allegati, ma deve elencarli specificamente nell’atto introduttivo oppure chiedendone l’acquisizione; la mancata osservanza comporta decadenza processuale.
evocato dai ricorrenti per sostenere la prededuzione del credito, ma la censura è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi riconducibili a un vizio tipico; non è ammessa una censura generica o atipica.
utilizzato dai ricorrenti per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata reputata non pertinente rispetto al fondamento della decisione impugnata.
la qualificazione del primo motivo come omesso esame di un fatto decisivo non può essere introdotta per la prima volta con memoria illustrativa.
le memorie di legittimità servono solo a illustrare o chiarire i motivi già proposti e non consentono di introdurre nuove censure o ampliare i motivi originari.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per la memoria illustrativa, con il limite che essa non può mutare o integrare i motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che intenda far valere documenti già prodotti nella fase di verifica deve comunque indicarli specificamente nell’atto di opposizione o chiederne l’acquisizione; la mancata attività determina una preclusione processuale che impedisce l’esame del merito.
- In cassazione non è consentito trasformare, con la memoria illustrativa, un motivo originariamente atipico o generico in una diversa censura tipica, perché le memorie ex art. 378 o 380-bis c.p.c. hanno funzione meramente illustrativa e non integrativa del ricorso.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che attacchi un profilo diverso da quello posto a base della decisione è inammissibile per difetto di pertinenza.
- La disciplina dell’opposizione allo stato passivo richiede un onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, ma non necessariamente una nuova produzione materiale di documenti già presenti nel fascicolo; ciò che rileva è la loro individuazione processuale nell’atto introduttivo.
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