Cassazione Civile, Ordinanza n. 24064/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta dal componente del collegio sindacale di una società poi fallita, che chiedeva l'ammissione al passivo di un credito di euro 51.404,55 per compensi maturati nell'esercizio della carica. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela ex art. 1460 c.c., sulla base di un inesatto adempimento dei doveri di vigilanza del sindaco previsti dagli artt. 2403 e 2407 c.c., consistito nella mancata attivazione a fronte di bilanci ritenuti non conformi e della mancata iniziativa per porre rimedio alle irregolarità contabili e societarie. Con il ricorso per cassazione il creditore ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1460, 2407, 2426 n. 9 e 2427 c.c., lamentando che il tribunale avrebbe tratto conclusioni solo parziali dalla relazione del coadiutore del commissario giudiziale e avrebbe trascurato elementi, da lui valorizzati, di andamento positivo della società fino al 2010; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la ragione della riduzione dei valori di magazzino, che secondo il ricorrente dipendeva dalla vendita della merce e non da una sopravvalutazione; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e di varie disposizioni della legge fallimentare, sostenendo che l'ammissione al concordato preventivo con continuità, poi omologato, renderebbe non verosimile l'asserita falsità dei dati contabili e sposterebbe il tema probatorio sulla curatela.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, sostituendo alle accertate inadempienze del sindaco una diversa lettura delle risultanze istruttorie. La Corte ha osservato che il tribunale aveva correttamente applicato il principio secondo cui, a fronte dell'allegazione di inadempimento della controparte, il creditore deve provare l'esatto adempimento; ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., evidenziando che è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio utilizzato per contestare lo stato passivo fallimentare.
l'eccezione di inadempimento può essere opposta dalla curatela quando il creditore non abbia esattamente adempiuto agli obblighi inerenti alla carica o al rapporto.
definisce i doveri di vigilanza del collegio sindacale sulla gestione sociale.
fondamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza o inosservanza dei doveri connessi alla carica.
richiamato come norma sui criteri di valutazione di alcune poste di bilancio, in relazione alla contestata irregolarità contabile.
richiamato in tema di contenuto della nota integrativa e correttezza dell'informazione contabile.
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha confermato che, allegato l'inadempimento, grava sul creditore la prova del proprio esatto adempimento.
richiamato per analogia nel precedente giurisprudenziale citato, in tema di relazione del professionista nel concordato preventivo.
il decreto di ammissione al concordato non equivale a un giudizio definitivo sulla correttezza dell'adempimento del professionista o sulla regolarità sostanziale dei dati contabili.
richiamato dal ricorrente nel tentativo di valorizzare gli effetti della procedura concordataria sui controlli svolti.
richiamato dal ricorrente in relazione alla fase di ammissione alla procedura concordataria.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della procedura concordataria.
richiamato dal ricorrente in relazione all'omologazione del concordato preventivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione.
art. 12 preleggi
è il parametro ermeneutico richiamato per interpretare la portata della riforma del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, se dovuto.
richiamata quale legge che ha modificato il d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di opposizione allo stato passivo, il curatore può opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. quando il credito derivi da una prestazione professionale o da una carica e sia allegato un inesatto adempimento degli obblighi correlati.
- Quando la controparte deduce in modo circostanziato l'inadempimento del creditore, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere esattamente adempiuto agli obblighi assunti o inerenti alla propria funzione.
- Il decreto di ammissione a una procedura concordataria non preclude, di per sé, che nella successiva procedura fallimentare venga accertata l'irregolarità sostanziale della condotta del professionista o dell'organo di controllo, sulla base di un esame più approfondito.
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o contestare la mera sufficienza della motivazione.
- La riforma del 2012 ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale", rendendo censurabili solo anomalie motivazionali radicali, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
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