Cassazione Civile, Ordinanza n. 24061/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società riceveva un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fattura relativa a consumi di gas che assumeva non dovuti, sostenendo che nei giorni indicati per il consumo gli impianti erano stati staccati per lavori di ristrutturazione. La società affermava di avere conosciuto il decreto solo con l’atto di precetto, poiché la notificazione dell’ingiunzione era stata eseguita per compiuta giacenza. Proponeva quindi opposizione tardiva ex artt. 645 e 650 c.p.c., deducendo la nullità della notificazione perché l’atto introduttivo non conteneva l’indicazione nominativa del legale rappresentante né i suoi dati di residenza, domicilio o dimora; secondo la ricorrente, tali indicazioni avrebbero dovuto risultare nell’atto da notificare e non potevano essere integrate nella relazione di notificazione. La Corte d’appello aveva invece ritenuto rituale la notifica, osservando che dopo un primo tentativo infruttuoso presso la sede sociale, il creditore aveva poi richiesto la notificazione presso la residenza dell’amministratore unico, con indicazione di nome, qualità e residenza, perfezionata ex art. 140 c.p.c. La società soccombente in appello ricorreva per cassazione denunciando violazione dell’art. 145, ultimo comma, c.p.c. e degli artt. 140 e 650 c.p.c., oltre che dell’art. 12 c.p.c., sostenendo che la possibilità di notificare al legale rappresentante presuppone l’indicazione di tale soggetto nell’atto da notificare e che, comunque, la mancata indicazione nel ricorso monitorio impediva ogni successiva notificazione diretta alla persona fisica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva. Ha ritenuto che, una volta fallita la prima notificazione presso la sede della società e restituito l’atto al notificante, quest’ultimo può riaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, indicando in tale occasione generalità e residenza del destinatario. Il requisito dell’indicazione della qualità e dei dati anagrafici nell’atto da notificare vale per l’ipotesi alternativa di notificazione diretta al rappresentante ex art. 145 c.p.c., ma non impedisce il successivo ricorso alla notifica ex art. 140 c.p.c. dopo l’insuccesso del primo tentativo. La Corte ha quindi applicato il principio di continuità già affermato in precedenza e ha condannato la ricorrente alle spese, dando altresì atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La previsione dell’indicazione della persona fisica che rappresenta l’ente nell’atto da notificare riguarda la notifica diretta alternativa al rappresentante, ma non impedisce un successivo tentativo di notifica al legale rappresentante dopo l’insuccesso della notifica presso la sede sociale.
Può essere utilizzato per il perfezionamento della notificazione quando il tentativo presso la sede non sia andato a buon fine e l’atto venga poi riaffidato per la notifica alla persona fisica del rappresentante.
Rileva quale norma processuale richiamata per l’opposizione al decreto ingiuntivo.
Rileva quale norma che consente l’opposizione tardiva, ma solo nei presupposti di legge.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai criteri interpretativi della norma sulla notificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto integrale del ricorso comporta l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una notificazione di decreto ingiuntivo alla società non sia andata a buon fine presso la sede, il notificante può rinnovare la richiesta all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, indicando in tale fase le generalità e la residenza del destinatario.
- L’indicazione della persona fisica rappresentante e dei relativi dati nell’atto da notificare è requisito decisivo solo per la notificazione diretta al rappresentante prevista dall’art. 145 c.p.c.; non estende, di per sé, un divieto assoluto di successivi tentativi notificatori.
- Ai fini della ritualità della notificazione ex art. 140 c.p.c. dopo il fallimento del primo tentativo, è sufficiente che l’atto sia correttamente indirizzato al rappresentante e sia eseguita la procedura prevista dalla norma, non essendo necessario che tutti i dati anagrafici siano già presenti nel ricorso monitorio originario.
- Se la notificazione del decreto ingiuntivo risulta rituale, l’opposizione proposta oltre il termine ordinario non è ammissibile e deve essere dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
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