Cassazione Civile, Ordinanza n. 13079/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito emesso dall'INPS nei confronti di un commercialista, relativo alla contribuzione dovuta sulla base del reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2012 a seguito di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. Il professionista aveva opposto l'atto deducendo, tra l'altro, vizi formali dell'avviso e della notificazione, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione separata in quanto già pensionato. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo tardive le contestazioni formali, sospesa la prescrizione per dolo in ragione della mancata compilazione del quadro RR e legittima l'iscrizione alla Gestione separata nonostante la pensione. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, in combinato con l'art. 2941 n. 8 c.c., per avere la Corte territoriale automatizzato il dolo dalla sola omessa compilazione del quadro RR; 2) violazione della L. n. 241/1990 e dell'art. 617 c.p.c., sostenendo la nullità dell'avviso per omessa motivazione e l'applicabilità del termine di 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999; 3) omesso esame della questione sulla notificazione non a mezzo posta e sulla sottoscrizione a stampa dell'avviso; 4) violazione dell'art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 e del D.M. 14/03/2012, per non avere considerato che dal 2011 l'iscrizione alla cassa professionale sarebbe obbligatoria anche per i pensionati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione per nuovo esame sul punto della prescrizione e del dolo. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendo che i vizi formali dell'avviso di addebito e della sua notificazione fossero deducibili soltanto con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel relativo termine, e che non vi fosse omessa pronuncia. Ha rigettato anche il quarto motivo, affermando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il ricorrente non era iscritto alla cassa professionale e che, in mancanza di adeguamento dello statuto della cassa al disposto dell'art. 18, comma 11, d.l. n. 98/2011, il pensionato che svolga attività libero-professionale e non sia iscritto alla cassa resta tenuto alla Gestione separata. L'esito complessivo è quindi di accoglimento parziale con rinvio.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
La mancata compilazione del quadro RR non integra automaticamente il dolo ai fini della sospensione della prescrizione; occorre un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito.
La sospensione della prescrizione per dolo presuppone un effettivo occultamento doloso del debito, non desumibile in via automatica dalla sola omissione dichiarativa.
I vizi formali del titolo esecutivo e della sua notificazione vanno fatti valere con opposizione agli atti esecutivi nel termine previsto da tale norma.
Riguarda l'opposizione fondata su motivi di merito, non le contestazioni sui vizi formali dell'avviso di addebito o della notificazione.
artt. 2, 3 e 21-septies L. n. 241/1990
Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità dell'avviso per omessa motivazione, ma la Corte li reputa non idonei a superare la decadenza dall'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Invocato per la disciplina della notificazione, ma le relative doglianze sono state ricondotte ai vizi formali deducibili ex art. 617 c.p.c.
art. 30, comma 2, penultimo periodo, d.l. n. 78/2010
Richiamato in relazione alla disciplina dell'avviso di addebito e della sua formazione/notificazione.
art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011
Solo l'adeguamento degli statuti delle casse professionali al comma 11 può incidere sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata del pensionato che svolga attività libero-professionale.
D.M. 14/03/2012
Richiamato in relazione all'obbligo di iscrizione previdenziale dei professionisti pensionati non iscritti alla cassa di categoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorso non ha adeguatamente censurato l'accertamento di fatto della Corte territoriale circa la mancata iscrizione alla cassa professionale.
art. 12, comma 1, L. n. 21/1986
Richiamato dalla nota della cassa professionale per escludere, nel caso concreto, l'obbligo di iscrizione alla cassa del ricorrente.
Massime di principio
- La sola mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non consente di presumere automaticamente il dolo rilevante ai fini della sospensione della prescrizione contributiva: è necessario un autonomo accertamento del giudice di merito sulla sussistenza di un effettivo occultamento doloso del debito.
- I vizi formali dell'avviso di addebito e i vizi della sua notificazione sono deducibili con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel relativo termine decadenziale; non possono essere fatti valere, se tardivi, tramite l'opposizione ordinaria sul merito del credito.
- Il termine previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 riguarda le contestazioni di merito dell'iscrizione a ruolo o dell'addebito contributivo, non le doglianze relative alla forma del titolo esecutivo o alla sua notificazione.
- Il professionista pensionato che svolga attività libero-professionale e non sia iscritto alla cassa di categoria resta, in linea di principio, tenuto all'iscrizione alla Gestione separata INPS, salvo che risulti l'adeguamento dello statuto della cassa professionale alla disciplina speciale richiamata dall'art. 18, comma 11, d.l. n. 98/2011.
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