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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13480/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo al reddito asseritamente derivante dalla partecipazione in una società di persone già cancellata dal registro delle imprese tre anni prima della notifica dell’atto. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla cancellazione ed estinzione della società, sostenendo che la CTR non avesse considerato che la società era ormai estinta al momento della notifica, con conseguente insussistenza di litisconsorzio; 2) nullità della notifica dell’accertamento alla società, perché eseguita mediante consegna al portiere senza avviso raccomandato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i giudici d’appello non avessero valutato le sue difese circa la mancata ricezione degli atti impositivi; 4) violazione dell’art. 2495 c.c. per aver la CTR determinato il reddito di partecipazione senza considerare il limite della responsabilità dei soci ai valori ricevuti in liquidazione, che tuttavia la Corte ha ritenuto non applicabile alla ricorrente in quanto socia illimitatamente responsabile. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando un errore della CTR nell’indicare una sentenza diversa da quella corretta ai fini della quantificazione del reddito di partecipazione e sostenendo un vizio di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha respinto sia il ricorso principale della contribuente sia il ricorso incidentale dell’Agenzia. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto sanata la dedotta nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, infondato il motivo sul litisconsorzio perché la società era già estinta e quindi priva di legittimazione, inammissibile il motivo sull’omesso esame di fatto decisivo perché diretto in realtà a censurare la mancata considerazione di difese e non di un fatto storico, e infondato il motivo sulla limitazione della responsabilità ex art. 2495 c.c. poiché la ricorrente era socia illimitatamente responsabile. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha ritenuto infondato, qualificando l’inesatta indicazione del numero della sentenza richiamata dalla CTR come mero errore materiale, non idoneo a integrare nullità per difetto di motivazione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti; la Corte ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, escludendoli invece per l’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Dopo l’estinzione della società, i debiti sociali si trasferiscono ai soci secondo il regime applicabile: il limite della responsabilità ai beni ricevuti in liquidazione opera per il socio a responsabilità limitata, mentre il socio illimitatamente responsabile resta tale anche dopo l’estinzione della società.

  • art. 2312 c.c.

    Per le società di persone, il socio illimitatamente responsabile continua a rispondere delle obbligazioni sociali nonostante l’estinzione della società.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione si sana se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come accade quando il destinatario propone tempestivo ricorso.

  • art. 137, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica; la Corte non vi ha riconosciuto un vizio idoneo a travolgere l’atto, in presenza di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma invocata sulla notificazione degli atti impositivi; la Corte ha escluso che la dedotta irregolarità comportasse invalidità non sanata.

  • art. 36 d.lgs. 29 settembre 1992, n. 546

    Il richiamo al vizio di motivazione è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva motivato, sia pure con un errore materiale nel richiamo numerico della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dei motivi di violazione o falsa applicazione di legge dedotti dalla ricorrente e dall’Agenzia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dall’Agenzia per denunciare un asserito vizio della sentenza della CTR; la Corte lo ha escluso perché il vizio lamentato era solo un errore materiale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio denunciabile è l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta censurare la mancata valutazione di difese o argomentazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne ha dichiarato l’applicazione alla ricorrente, disponendo l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato; ha invece escluso la sua applicabilità alle Amministrazioni dello Stato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione dell’atto impositivo si sana quando il destinatario propone tempestivamente ricorso, perché l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
  • Quando la società di persone è già estinta al momento dell’atto, non può configurarsi litisconsorzio necessario con un soggetto non più esistente; l’azione si radica nei confronti dei soci secondo il regime di responsabilità loro proprio.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per la mancata valutazione di difese, deduzioni o argomentazioni giuridiche.
  • Per il socio illimitatamente responsabile di società di persone estinta, la responsabilità per le obbligazioni sociali non è limitata a quanto percepito in sede di liquidazione, operando invece la responsabilità illimitata propria del tipo sociale.
  • Un errore materiale nell’indicazione del numero di una sentenza richiamata in motivazione non integra di per sé difetto di motivazione o nullità della decisione, se dalla sentenza emerge con chiarezza la ratio decidendi effettiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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