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Sentenza

Sentenza n. 10698/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari ex art. 55, co. 10, c.p.a. - del Decreto del Ministero della Cultura del 30 settembre 2024 recante “Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi” pubblicato in GURI del 18 dicembre 2024 (doc. 1); - di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi in particolare: - nota prot. n. 8574 del 31 marzo 2023 con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura ha chiesto di sottoporre al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui agli articoli 190 e ss. della legge n. 633/1941 la questione riguardante una nuova disciplina del sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata; - decreto del Ministro della cultura 27 giugno 2023, n. 240, successivamente integrato dal decreto del Ministro della cultura 20 ottobre 2023, n. 330, di nomina dei componenti del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore; - verbale dell’adunanza generale del 28 novembre 2023 del Comitato consultivo permanente; - nota prot. 14890 del 1° dicembre 2023 con cui la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, ha indetto una consultazione scritta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti oggetto del prelievo per copia privata; - verbale di eventuali audizioni avvenute nell’ambito dell’istruttoria; - verbale dell'adunanza generale del 23 gennaio 2024 del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore; - parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza del 17 aprile 2024, ed il relativo verbale; - eventuali ulteriori atti e documenti inerenti e istruttori.

Giustizia amministrativa202502603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della cultura del 30 settembre 2024 sulla disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che disciplina esenzioni e rimborsi dal compenso per copia privata previsto dagli artt. 71-sexies, 71-septies e 71-octies l. 633/1941. Ha dedotto, in sintesi: l’assenza di criteri oggettivi e trasparenti per individuare le operazioni esenti; l’illegittima attribuzione alla SIAE di poteri sostanziali e discrezionali nella verifica delle esenzioni e dei rimborsi, nonché la violazione delle garanzie partecipative della l. 241/1990; l’inapplicabilità del compenso alle vendite effettuate a persone giuridiche; l’impossibilità per produttori e importatori di beneficiare effettivamente delle esenzioni e dei rimborsi, soprattutto in presenza di vendite indirette tramite distributori; l’illegittimità del termine decadenziale di 120 giorni per la richiesta di rimborso e degli oneri documentali, inclusa l’indicazione del numero di serie dei prodotti; l’illegittimità della disciplina relativa ai prodotti esportati; l’illegittimità delle disposizioni transitorie e della loro applicazione retroattiva. Sono stati inoltre dedotti profili di violazione della direttiva 2001/29/CE, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, certezza del diritto, correttezza e buona fede, nonché richiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE. La ricorrente ha contestato in particolare che il decreto subordinasse l’esenzione alla prova dell’uso esclusivamente professionale e impedisse l’esenzione nelle cessioni a distributori destinati alla rivendita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, riconoscendo sia l’interesse della Fondazione interveniente ad opponendum, fondato su un interesse di fatto al rigetto del gravame, sia l’interesse concreto della ricorrente, quale distributore soggetto a responsabilità solidale per il versamento del compenso e potenzialmente inciso dalla disciplina delle esenzioni e dei rimborsi. Nel merito ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che il decreto del 2024, diversamente dai precedenti decreti annullati, predetermini in modo sufficientemente preciso, oggettivo e trasparente le ipotesi di esenzione e la documentazione necessaria, distinguendo tra inidoneità tecnica del prodotto e destinazione funzionale estranea alla copia privata. Ha escluso che alla SIAE sia attribuito un potere discrezionale costitutivo: la SIAE svolge una verifica documentale e di vigilanza, fondata sui criteri già fissati dal decreto e sui poteri previsti dall’art. 182-bis l. 633/1941. Ha ritenuto non applicabile alla SIAE la l. 241/1990, poiché la gestione del compenso per copia privata costituisce attività di natura privatistica. Ha escluso l’esenzione automatica per le vendite a persone giuridiche, poiché anche beni acquistati da persone giuridiche possono essere messi a disposizione di persone fisiche e utilizzati per finalità private; rileva invece la destinazione esclusivamente professionale del bene, che deve essere provata dal soggetto obbligato. Ha interpretato la clausola relativa ai prodotti non oggetto di rivendita nel senso che la vendita tramite distributore non è automaticamente né esente né esclusa dall’esenzione: il produttore o importatore può ottenere l’esenzione se conosce e dimostra la destinazione finale esclusivamente professionale; in mancanza, il compenso è dovuto, salva la traslazione del costo o il successivo rimborso quando venga acquisita la prova dell’uso estraneo alla copia privata. Ha ritenuto legittimo il termine decadenziale di 120 giorni, in quanto rientrante nella disciplina attuativa delle esenzioni e dei rimborsi e funzionale alla certezza del sistema di riscossione e ripartizione. Ha giudicato proporzionati gli oneri documentali, compresa l’indicazione del numero di serie ove presente. Ha ritenuto legittima l’esenzione ex ante per i prodotti esportati e la richiesta di documentazione comprovante l’esportazione. Ha escluso l’illegittimità della disciplina transitoria, qualificandola come retroattività favorevole e diretta a colmare il vuoto normativo derivante dall’annullamento dei precedenti decreti, senza incidere sulle posizioni già definite. Ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ravvisando dubbi interpretativi alla luce della giurisprudenza unionale, inclusa la sentenza Bluechip. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 71-sexies, 71-septies e 71-octies l. 633/1941

    È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali; il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa gli apparecchi e i supporti e il distributore risponde in solido se il compenso non è corrisposto; SIAE provvede alla riscossione e ripartizione.

    Il sistema nazionale pone il compenso principalmente a carico di produttori e importatori e, in via solidale, dei distributori; l’esenzione o il rimborso richiedono la prova della destinazione del bene a scopi manifestamente estranei alla copia privata.

  • art. 182-bis l. 633/1941

    Alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita [...] la vigilanza [...] sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.

    La disposizione legittima i poteri di vigilanza e verifica documentale della SIAE sul corretto versamento del compenso e, conseguentemente, sui presupposti delle esenzioni e dei rimborsi.

  • art. 5, par. 2, lett. b), direttiva 2001/29/CE

    Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione [...] per le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.

    L’eccezione per copia privata deve essere accompagnata da un equo compenso e da un sistema effettivo di esenzione o rimborso quando i dispositivi siano destinati a finalità manifestamente estranee alla copia privata.

  • art. 267 TFUE

    Il TAR ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale, ritenendo chiariti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia i principi applicabili al sistema delle esenzioni e dei rimborsi.

  • art. 54 c.p.a.

    La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata [...] qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.

    Il TAR ha autorizzato il deposito tardivo di documentazione contrattuale della SIAE, ritenendo integrata l’estrema difficoltà della produzione e garantito il contraddittorio mediante il rinvio dell’udienza.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il decreto del 2024 ha annullato in autotutela la disciplina del precedente decreto del 2020, in quanto riproduttiva di disposizioni già annullate dal giudice amministrativo.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice richiama il principio secondo cui l’onere di dimostrare i presupposti dell’esenzione grava sul soggetto obbligato al versamento; la mancata traslazione del compenso rileva invece per evitare che il rimborso produca un indebito arricchimento.

  • art. 1, comma 335, l. 208/2015

    Al fine di favorire la creatività dei giovani autori [...] il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies è destinato ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.

    La previsione è richiamata per evidenziare l’esigenza di certezza e tempestività nella riscossione e ripartizione del compenso.

  • d.lgs. 35/2017

    Il decreto è richiamato quale disciplina attuativa della direttiva 2014/26/UE e quale fonte dei principi di efficienza e rapidità nella distribuzione dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva.

Massime di principio

  • Nel sistema del compenso per copia privata, l’esenzione e il rimborso spettano quando il produttore, importatore o distributore dimostri che gli apparecchi, dispositivi o supporti sono destinati a scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato; l’onere probatorio grava sul soggetto che intende beneficiare dell’esclusione dal prelievo.
  • La mera cessione di apparecchi o supporti a una persona giuridica o a un operatore professionale non determina automaticamente l’esenzione dal compenso, poiché i beni possono essere messi a disposizione di persone fisiche e utilizzati anche per finalità private; rileva la destinazione funzionale esclusivamente professionale del bene.
  • La vendita tramite distributore non è automaticamente né esente né esclusa dall’esenzione. Il produttore o importatore può evitare il prelievo a monte se conosce e dimostra la destinazione finale esclusivamente professionale del bene; in caso contrario il compenso è dovuto, salva la traslazione del costo o il successivo rimborso quando la prova dell’uso estraneo alla copia privata sia acquisita dopo la vendita.
  • È legittimo affidare alla SIAE la verifica documentale della completezza, conformità e correttezza delle dichiarazioni di esenzione e delle richieste di rimborso, purché i presupposti sostanziali e la documentazione siano previamente determinati dalla fonte regolatoria in modo oggettivo, trasparente e sufficientemente dettagliato; tale attività di verifica non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa costitutiva.
  • La previsione di un termine decadenziale per la richiesta di rimborso del compenso per copia privata è legittima quando rientra nella disciplina attuativa del sistema, non rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto e serve a garantire certezza nella riscossione e nella successiva ripartizione delle somme.
  • La disciplina transitoria che riapre i termini per chiedere il rimborso di somme già versate e non dovute, dopo l’annullamento giudiziale della precedente regolamentazione, è legittima se opera a favore degli interessati, riguarda rapporti non esauriti e non incide sulle posizioni già definite.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieAutotutelaInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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