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Sentenza

Sentenza n. 1252/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento del Questore di-OMISSIS- del 22 luglio 2024 (rectius: 2025), notificato il 28 luglio 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente il 29 aprile 2021.

Giustizia amministrativa202502214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2021 domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e, nel 2024, domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Il nulla osta alla conversione, formatosi automaticamente ai sensi dell'art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286/1998, era stato successivamente revocato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione per mancanza di un permesso di soggiorno in corso di validità. La Questura aveva poi negato il rinnovo del permesso per studio, rilevando l'assenza della documentazione attestante il superamento di almeno due esami nell'anno accademico precedente. Il ricorrente sosteneva che il proprio titolo fosse convertibile in permesso per lavoro in qualsiasi momento dell'anno, senza preventiva verifica della disponibilità di quote, in forza del c.d. decreto Cutro, e che la domanda di conversione fosse stata presentata quando il titolo era ancora valido. Contestava inoltre il mancato rilascio del permesso per lavoro. Il giudice ha rilevato che il diniego di rinnovo e la revoca del nulla osta appartenevano a procedimenti distinti. La revoca del nulla osta, atto conclusivo e immediatamente lesivo, non era stata impugnata tempestivamente; la sua contestazione proposta con il ricorso, notificato oltre sessanta giorni dalla revoca, sarebbe stata irricevibile. Nel merito, il ricorrente non aveva dimostrato di aver superato almeno due verifiche di profitto negli anni successivi al primo, risultando invece che aveva superato soltanto due esami durante il primo anno. Non aveva neppure dimostrato l'esistenza di gravi motivi di salute o forza maggiore idonei a ridurre il requisito a un solo esame, né la sottoscrizione del contratto di soggiorno necessario per il permesso per lavoro.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretto il diniego del rinnovo del permesso per studio, poiché l'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 richiede, negli anni successivi al primo, il superamento di almeno due verifiche di profitto; anche in presenza di gravi motivi o forza maggiore è sufficiente ridurre il requisito a un solo esame, non eliminarlo. Le circostanze addotte dal ricorrente non supplivano alla mancata prova del requisito. Le censure relative al rilascio del permesso per lavoro sono state dichiarate inammissibili, oltre che infondate: mancavano sia un nulla osta alla conversione ancora valido, essendo stato quello originario revocato, sia la prova della sottoscrizione del contratto di soggiorno. La revoca del nulla osta aveva natura provvedimentale, concludeva il relativo procedimento e doveva essere impugnata autonomamente e tempestivamente. Il refuso relativo all'anno di adozione del diniego è stato qualificato come mero errore materiale, superabile sulla base degli elementi documentali e temporali contenuti nell'atto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine di sessanta giorni per impugnare la revoca del nulla osta era decorso; la contestazione proposta con il ricorso sarebbe stata quindi irricevibile.

  • art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    Rinvia al regolamento di attuazione la disciplina del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

  • art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto.

    Il superamento di almeno due esami negli anni successivi al primo è presupposto necessario per il rinnovo; i gravi motivi documentati possono ridurre il requisito a un solo esame, ma non eliminarlo.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

    La Questura, verificata la non rinnovabilità del titolo richiesto, può verificare la sussistenza dei presupposti per un diverso titolo, senza che ciò trasformi il procedimento di rinnovo in quello autonomo di conversione.

  • art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286/1998

    Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

    Il nulla osta formatosi automaticamente può essere successivamente revocato quando venga rilevata la mancanza dei presupposti necessari alla conversione.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone anche la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte per esigenze di tutela dei diritti e della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base ulteriore per la protezione dei dati personali e l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio negli anni successivi al primo presuppone la prova del superamento di almeno due verifiche di profitto; la presenza di gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, consente soltanto di ridurre il requisito a una verifica, non di escluderlo.
  • La verifica della convertibilità del titolo di soggiorno effettuata dalla Questura nell'ambito del procedimento di rinnovo non sostituisce il distinto procedimento di conversione e non rende impugnabile, per suo tramite, il provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
  • La revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno è un provvedimento conclusivo e immediatamente lesivo, che deve essere impugnato autonomamente entro il termine decadenziale previsto per l'impugnazione degli atti amministrativi.
  • Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiede, oltre agli altri presupposti, un nulla osta alla conversione ancora valido e la sottoscrizione del contratto di soggiorno; la mancanza di tali elementi impedisce il rilascio del titolo.
  • Un errore materiale nell'indicazione della data del provvedimento non determina l'illegittimità dell'atto quando il contenuto e la sequenza degli eventi documentati consentano di individuare con certezza la data effettiva di adozione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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