Sentenza n. 1251/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del decreto del Prefetto di -OMISSIS- -OMISSIS- del 22 aprile 2024, notificato il 30 aprile 2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza volta al conseguimento della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente il 14 luglio 2021 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 91 del 1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di declaratoria di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, dichiarando di non avere percepito redditi negli anni 2018-2020 e di essere fiscalmente a carico del padre, convivente e titolare di redditi sufficienti. Dopo la presentazione della domanda, il padre si era trasferito all'estero con il proprio nucleo familiare, mentre la ricorrente era rimasta in Italia. L'Amministrazione, con preavviso di rigetto, aveva contestato la mancanza del requisito reddituale e, con il decreto impugnato, aveva dichiarato inammissibile l'istanza, rilevando che la ricorrente non disponeva di redditi imponibili IRPEF e che il padre non risultava più appartenere al suo stesso nucleo familiare. La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento sostenendo di poter computare, per il triennio antecedente alla domanda, i redditi del padre in quanto familiare convivente e fiscalmente a carico, nonché di soddisfare comunque il requisito mediante i redditi personalmente percepiti negli anni 2021, 2022 e 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992 è oggetto di valutazione discrezionale dell'Amministrazione e che tra i parametri valutabili rientra la disponibilità di un reddito lecito, stabile e sufficiente. In base alla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007, il requisito può essere verificato considerando anche la consistenza economica dell'intero nucleo familiare cui appartiene l'aspirante cittadino. Tuttavia, il giudice ha ritenuto legittima la valutazione amministrativa secondo cui, venuto meno il nucleo familiare con il trasferimento all'estero del padre, era venuto meno anche il presupposto per computare i suoi redditi. L'art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993 impone infatti che le condizioni richieste per la proposizione dell'istanza permangano fino alla prestazione del giuramento. Il requisito reddituale relativo al triennio antecedente alla domanda doveva pertanto sussistere non solo al momento della presentazione dell'istanza, ma anche permanere fino al giuramento. I redditi personali percepiti dalla ricorrente negli anni successivi alla domanda non potevano surrogare la carenza del requisito riferito al triennio antecedente. Il ricorso è stato quindi ritenuto infondato e respinto; nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero non si è costituito.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana è valutata discrezionalmente dall'Amministrazione, nell'ambito dei requisiti e dei parametri previsti dalla legge.
art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993
Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge
I requisiti necessari per proporre l'istanza di cittadinanza devono permanere fino alla prestazione del giuramento; la sopravvenuta perdita del requisito reddituale impedisce la prosecuzione della domanda.
art. 3 d.l. n. 382/1989, convertito dalla legge n. 8/1990
È utilizzato, secondo la circolare ministeriale richiamata dalla sentenza, quale parametro di sufficienza reddituale per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
art. 10 legge n. 91/1992
Il giuramento costituisce la condizione di efficacia della concessione della naturalizzazione e il momento fino al quale devono permanere le condizioni richieste.
Massime di principio
- Nelle domande di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, il requisito reddituale costituisce una condizione necessaria per la proposizione dell'istanza e deve riferirsi al triennio antecedente alla domanda.
- Quando la sufficienza reddituale è dimostrata mediante i redditi dei componenti del nucleo familiare, tale modalità di computo presuppone la permanenza dell'appartenenza del richiedente al medesimo nucleo familiare; il venir meno di tale presupposto può determinare la carenza del requisito.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993, le condizioni richieste per la proposizione dell'istanza di cittadinanza devono permanere fino alla prestazione del giuramento; la perdita sopravvenuta del requisito reddituale legittima la declaratoria di inammissibilità dell'istanza.
- La carenza del reddito richiesto per il triennio antecedente alla domanda non può essere sanata o surrogata dai redditi personali percepiti dal richiedente negli anni d'imposta successivi alla presentazione dell'istanza.
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