Sentenza n. 1256/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensiva dell’efficacia, - della comunicazione in data 10 aprile 2026, inviata in data 10 aprile 2026, con la quale Azienda Zero ha escluso la ricorrente dalla procedura di gara (CIG B44B06E30A) per l’affidamento dell’«Appalto specifico per la fornitura di protesi di anca e cementi per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto II ed. Comunicazione di esclusione Lotto n. 2»; - della delibera in data 24 aprile 2026 con la quale il Direttore Generale di Azienda Zero ha disposto l’aggiudicazione della suddetta procedura di gara in favore delle società aggiudicatarie del medesimo lotto n. 2; - del progetto di gara, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico e i loro allegati, nonché tutti i verbali della procedura relativi al Lotto n. 2; per la dichiarazione di inefficacia ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., del concludendo Accordo Quadro tra Azienda Zero e le società aggiudicatarie del lotto n. 2; nonché per la condanna di Azienda Zero al risarcimento del danno ingiusto subìto dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati relativamente al lotto n. 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per il lotto n. 2 e successiva aggiudicazione, nonché lex specialis e atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’esclusione da una procedura telematica per la fornitura, in accordo quadro, di protesi d’anca e cementi. Il disciplinare imponeva, nello step 3, il caricamento dell’offerta economica analitica e del dettaglio dei prodotti con i relativi prezzi, mentre nello step 4 prevedeva la generazione del Documento d’offerta riepilogativo prodotto dalla piattaforma Sintel. La ricorrente aveva caricato correttamente la documentazione amministrativa e tecnica e aveva trasmesso il Documento d’offerta, recante l’importo complessivo di euro 19.256.720,00, ma nella sezione dedicata all’offerta economica aveva erroneamente inserito la cartella della documentazione tecnica, omettendo l’offerta economica analitica e il dettaglio dei prodotti e dei prezzi. Con il primo motivo ha dedotto violazione della lex specialis, del principio di tassatività delle cause di esclusione, degli artt. 1 e 10 d.lgs. 36/2023, dei principi del risultato, massima partecipazione e concorrenza, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto che l’omissione costituisse un mero errore materiale e che il contenuto economico fosse ricostruibile dal Documento d’offerta e dagli altri dati presenti sulla piattaforma. Con il secondo motivo ha censurato la previsione del disciplinare che imponeva, a pena di esclusione, il caricamento autonomo dell’offerta economica analitica, ritenendola sproporzionata e contraria alla tassatività delle cause di esclusione e ai principi di favor partecipationis, fiducia, risultato e concorrenza. Ha inoltre chiesto la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale accordo quadro e il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il disciplinare distinguesse chiaramente tra l’offerta economica analitica da caricare allo step 3 e il Documento d’offerta generato dalla piattaforma allo step 4. Il primo documento doveva contenere i prezzi unitari dei singoli prodotti, il prezzo per sistema e l’importo complessivo; il secondo aveva invece funzione riepilogativa, di imputazione dell’offerta al concorrente e di garanzia dell’integrità dei dati, senza sostituire gli atti di offerta in senso proprio. L’importo complessivo indicato nel Documento d’offerta non consentiva di ricavare con certezza i prezzi unitari, poiché l’accordo quadro non garantiva quantitativi minimi e il calcolo prospettato dalla ricorrente presupponeva elementi non dimostrati, quali la coincidenza tra fabbisogni stimati e quantitativi effettivi e l’omogeneità dei prezzi. L’omesso caricamento dell’offerta economica analitica ha quindi inciso sulla valida formazione dell’offerta e non ha costituito una mera incompletezza formale. L’omissione non era sanabile mediante soccorso istruttorio né mediante il collegamento tra documenti collocati in diverse sezioni della piattaforma, poiché ciò avrebbe imposto una ricostruzione postuma incompatibile con certezza, immodificabilità, trasparenza e par condicio. Il principio del risultato non consente di superare le regole della gara cui la stazione appaltante si è autovincolata e deve essere coordinato con legalità, parità di trattamento, trasparenza e concorrenza. La previsione del disciplinare è stata ritenuta legittima, in quanto funzionale alla corretta formazione e comparazione delle offerte; nelle gare telematiche grava sull’operatore economico uno specifico onere di diligenza, secondo il principio di autoresponsabilità. Sono state respinte anche le domande di inefficacia dell’accordo quadro e di risarcimento, non essendo emersa l’illegittimità degli atti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori in favore di Azienda Zero; nulla è stato disposto per le controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce alla lex specialis di prescrivere specifiche modalità di presentazione dell’offerta, quando siano funzionali alla sua corretta formazione e comparazione.
art. 4 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato ha rilevanza ermeneutica, ma non consente di superare le regole procedurali autoimposte dalla stazione appaltante né di ricostruire postumamente un’offerta economica mancante.
art. 121 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto, respinta per l’infondatezza delle censure di illegittimità.
art. 122 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di dichiarazione di inefficacia dell’accordo quadro, respinta per l’infondatezza delle censure di illegittimità.
Massime di principio
- Nelle gare telematiche, quando la lex specialis distingue tra l’offerta economica analitica e il documento riepilogativo generato dalla piattaforma, quest’ultimo non è fungibile con la prima e non può sostituire i documenti economici espressamente richiesti a pena di esclusione.
- L’omesso caricamento dell’offerta economica analitica e del dettaglio dei prodotti e dei prezzi non costituisce una mera irregolarità formale quando impedisce alla stazione appaltante di conoscere direttamente e analiticamente gli elementi necessari per verificare la congruità, l’assenza di prezzi anomali e la corretta applicazione dei criteri di valutazione.
- In un accordo quadro, l’importo complessivo dell’offerta non consente di ricavare con certezza i prezzi unitari mediante una divisione per i fabbisogni stimati, se questi ultimi hanno valore meramente indicativo e non corrispondono a quantitativi minimi garantiti.
- Il soccorso istruttorio e il coordinamento tra documenti collocati in diverse sezioni della piattaforma non possono essere utilizzati per ricostruire ex post il contenuto essenziale di un’offerta economica omessa, poiché ciò violerebbe certezza, immodificabilità, trasparenza e par condicio.
- Il principio del risultato non consente di derogare alle modalità di presentazione dell’offerta stabilite dalla lex specialis e deve essere applicato nel rispetto dei concorrenti principi di legalità, parità di trattamento, trasparenza e concorrenza.
- Nelle procedure interamente telematiche, l’operatore economico è gravato da uno specifico onere di diligenza nell’associare correttamente i documenti alle rispettive sezioni della piattaforma; l’erroneo caricamento di documenti, quando incide sulla valida presentazione dell’offerta, ricade nella sua autoresponsabilità.
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