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Sentenza

Sentenza n. 1255/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto in data 11 dicembre 2025 - notificato al ricorrente il 27 febbraio 2026 - con il quale la Questura di Venezia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 19 agosto 2025; nonché per la condanna dell’Amministrazione al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ad altro titolo.

Giustizia amministrativa202600903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Venezia ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, fondando il diniego sulla pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, sulla condanna definitiva a otto mesi di reclusione e a 2.000 euro di multa, con sospensione condizionale, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del medesimo decreto, nonché su un avviso orale del Questore. Il ricorrente ha dedotto l’erroneità dei presupposti di fatto, la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5, 5-bis e 9, d.lgs. n. 286/1998, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali, dell’inserimento lavorativo, familiare e sociale, della durata del soggiorno in Italia e della possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno. Ha contestato, in particolare, l’automatica attribuzione di efficacia ostativa alla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e l’assenza di una valutazione individualizzata, concreta e attuale della pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato il diniego per difetto di motivazione. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può operare come automatica causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. La Questura avrebbe dovuto svolgere una valutazione individualizzata, concreta e attuale della pericolosità sociale, considerando la tipologia del reato, la situazione familiare e lavorativa, il percorso di inserimento sociale e gli altri elementi forniti dall’interessato, nonché effettuando un adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico e la posizione privata. Nel caso concreto, il ricorrente aveva documentato oltre dieci anni di soggiorno regolare, un’attività lavorativa stabile, la convivenza con una compagna regolarmente soggiornante e l’attesa di un figlio. Il provvedimento non spiegava perché gli elementi ritenuti sintomatici di pericolosità dovessero prevalere sui significativi indici di radicamento sociale, lavorativo e familiare, né consentiva di ricostruire il percorso logico seguito dall’Amministrazione. Il TAR ha precisato che l’Amministrazione conserva il potere di riesaminare l’istanza e di adottare un nuovo provvedimento adeguatamente istruito e motivato, tenendo conto anche dell’esito del procedimento penale pendente relativo all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. È stata invece respinta la domanda di condanna al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno o di altro titolo, poiché il vizio accertato riguarda le modalità di esercizio del potere e non consente di ritenere già spettante il bene della vita. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    decisione della controversia con sentenza in camera di consiglio

    Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, ricorrendone le condizioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi

    Il diniego era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi; il giudice ha comunque rilevato che le osservazioni e gli elementi personali dell’interessato non erano stati adeguatamente valutati.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    nella parte in cui, richiamando tutti i reati inerenti gli stupefacenti prevedeva che la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fosse automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non costituisce automatica causa ostativa; occorre una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità sociale.

  • art. 5, commi 5, 5-bis e 9, d.lgs. n. 286/1998

    valutazione della situazione concreta dell’interessato e del suo percorso di inserimento sociale

    Il rinnovo del titolo richiede la considerazione della posizione personale, familiare e lavorativa dello straniero e, ove ne ricorrano i presupposti, anche della possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno.

  • art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    Le condotte e la condanna in materia di stupefacenti possono essere considerate nella valutazione della pericolosità sociale, ma la condanna di cui al comma 5 non produce automaticamente il diniego del titolo di soggiorno.

  • sentenza Corte costituzionale 8 maggio 2023, n. 88

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo riferito al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, imponendo una valutazione individualizzata e un bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può essere considerata automaticamente ostativa; l’Amministrazione deve accertare in concreto l’attualità e la gravità della pericolosità sociale dello straniero.
  • Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere sorretto da una motivazione individualizzata, che esponga il percorso logico seguito dall’Amministrazione e dia conto del bilanciamento tra gli elementi sintomatici di pericolosità e gli indici di inserimento sociale, lavorativo e familiare dell’interessato.
  • La valutazione della pericolosità sociale ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno deve considerare la tipologia e la gravità dei reati, la situazione personale e familiare, la stabile attività lavorativa, la durata del soggiorno e il percorso di integrazione, oltre agli ulteriori elementi concretamente acquisiti nel procedimento.
  • Quando il provvedimento di diniego è annullato per difetto di motivazione o di istruttoria, il giudice non può ordinare il rilascio del permesso di soggiorno se residuano margini di discrezionalità amministrativa sull’effettiva spettanza del titolo; l’Amministrazione conserva il potere di riesaminare l’istanza e di adottare un nuovo provvedimento adeguatamente istruito e motivato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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