Cassazione Civile, Ordinanza n. 15999/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza di cassazione che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso per mancato deposito dell'atto. Ha dedotto un errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c., sostenendo di avere tempestivamente depositato il ricorso per cassazione a mezzo posta, ma che per un disguido di cancelleria l'atto era stato inserito nel fascicolo di altro ricorso, relativo a una diversa sentenza ma tra le stesse parti. Una volta revocata l'ordinanza, il ricorrente ha riproposto i motivi originari contro la sentenza della CTR della Basilicata che aveva confermato parzialmente l'accertamento Irpef, Irap e Iva per il 2012. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 29 d.l. n. 78 del 2010, sostenendo l'inesistenza della notifica dell'atto impositivo perché eseguita direttamente dall'Ufficio a mezzo raccomandata e non tramite messo notificatore. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione bancaria dovrebbe valere solo per gli imprenditori e non per i professionisti, con richiamo a un precedente isolato di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo tempestiva l'impugnazione e accertando l'errore di fatto della precedente ordinanza: il ricorso per cassazione era stato effettivamente depositato, ma per disguido della cancelleria era finito nel fascicolo sbagliato. Revocata quindi l'ordinanza n. 41209/2021, la Corte ha esaminato il ricorso per cassazione originario e lo ha rigettato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la statuizione della CTR sulla novità della questione relativa alla notifica non era stata censurata ed era quindi coperta da giudicato. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che la presunzione legale sui versamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 continua ad applicarsi anche ai professionisti, mentre la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha inciso solo sui prelevamenti. Ha disposto la compensazione del 50% delle spese complessive e la condanna del contribuente al pagamento della restante metà, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
consente la revocazione dell'ordinanza di cassazione per errore di fatto; l'errore è configurabile quando la Corte abbia percepito come assente un atto che era invece ritualmente depositato, ma smarrito per disguido di cancelleria.
l'errore revocatorio può risultare anche da atti e documenti ritualmente depositati ma erroneamente collocati in altro fascicolo per fatto non imputabile alla parte.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente per contestare la modalità di notificazione dell'avviso di accertamento.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza della notifica eseguita tramite raccomandata dall'Ufficio.
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
la presunzione sui movimenti bancari opera anche per i versamenti del professionista; il contribuente deve fornire prova analitica dell'estraneità dei movimenti ai fatti imponibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
menzionato solo per dare atto del diniego dell'istanza di definizione agevolata, senza effetti sul decidere.
sentenza Corte costituzionale n. 228 del 2014
ha eliminato l'equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti, non ai versamenti.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio può sussistere quando la Corte dichiara improcedibile un ricorso per mancato deposito, ma dagli atti risulta che l'atto era stato tempestivamente depositato e soltanto erroneamente inserito in un diverso fascicolo per disguido di cancelleria non imputabile alla parte.
- Ai fini della presunzione bancaria dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, la distinzione introdotta dalla giurisprudenza costituzionale tra imprenditore e professionista incide sui soli prelevamenti; i versamenti restano presuntivamente imponibili anche per il lavoratore autonomo, che deve provarne analiticamente l'estraneità ai ricavi o compensi.
- Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile quando investe una questione non esaminata nel merito ma dichiarata inammissibile dalla sentenza impugnata per novità, se tale statuizione autonoma non viene specificamente impugnata.
- Il precedente isolato e superato non prevale su un orientamento consolidato di legittimità, specie quando questo sia coerente con la ratio della disciplina tributaria e con la sentenza della Corte costituzionale richiamata.
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