Cassazione Civile, Ordinanza n. 15389/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una insegnante, in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e inserita nelle graduatorie di istituto, volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda, ritenendo che il solo possesso del diploma magistrale abilitante non bastasse, perché l'interessata avrebbe dovuto presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti entro il 31.12.2006, prima della trasformazione di tali graduatorie in graduatorie ad esaurimento; la Corte territoriale aveva inoltre escluso che l'annullamento giurisdizionale del d.m. n. 235/2014 potesse produrre un effetto utile alla ricorrente in mancanza di una base normativa primaria che consentisse nuovi inserimenti. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, rilevando nel frattempo di essere stata assunta a tempo indeterminato come docente di scuola primaria a seguito di concorso. La Corte di cassazione ha affrontato principalmente gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di legittimità, osservando che non era intervenuta formale accettazione della controparte ma che tale accettazione non è necessaria per l'estinzione del giudizio in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia non ha natura accettizia e quindi non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo, essendo sufficiente la rituale notificazione/comunicazione prevista dall'art. 390 c.p.c. Nel contesto specifico, ha compensato le spese processuali per l'intervenuta immissione in ruolo della ricorrente e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994
Richiamato dalla Corte territoriale come una delle fonti che qualificavano il diploma magistrale come titolo abilitante all'insegnamento.
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998
Richiamato dalla Corte territoriale quale norma che concorreva a riconoscere il valore abilitante del diploma magistrale.
d.m. 10 marzo 1997
Richiamato come fonte del valore abilitante del diploma magistrale.
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006
Norma che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, chiuse a nuovi inserimenti salvo le ipotesi espressamente previste.
art. 9, comma 20, d.l. n. 70 del 2011
Richiamato come successivo intervento normativo che ha ribadito il divieto di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento.
d.m. n. 235 del 2014
Atto ministeriale che aveva disciplinato criteri di presentazione delle domande e aggiornamento delle graduatorie; la Corte d'appello ha escluso che il suo annullamento potesse fondare di per sé nuovi inserimenti.
La Corte ha affermato che non si applica al giudizio di cassazione per regolare gli effetti della rinuncia.
È la norma che disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che la rinuncia va notificata/comunicata alle parti costituite o ai loro avvocati con visto, senza che occorra accettazione.
La Corte richiama la disciplina delle spese in caso di rinuncia, chiarendo che l'accettazione della controparte rileva solo ai fini della regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione perché la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
- L'accettazione della rinuncia rileva solo ai fini della regolazione delle spese di lite; in sua assenza, la Corte può comunque dichiarare l'estinzione del giudizio.
- Il divieto di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento discende dalla scelta legislativa di chiudere le graduatorie permanenti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, e non può essere superato dal solo possesso di un titolo abilitante se manca una base normativa primaria di inserimento.
- L'annullamento di un decreto ministeriale che disciplina modalità e criteri di presentazione delle domande non è sufficiente, da solo, a fondare il diritto all'inserimento in graduatorie chiuse in assenza di una norma di rango primario.
- La pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per l'inammissibilità del ricorso.
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