Cassazione Civile, Ordinanza n. 13465/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società per far dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67 l. fall., un'operazione economico-contabile complessa ritenuta pregiudizievole per la massa. Secondo la ricostruzione accolta in primo grado, una società riconducibile allo stesso contesto amministrativo aveva effettuato un bonifico di euro 120.000 su un conto corrente della fallita, estinguendo uno scoperto bancario; in seguito, la fallita aveva registrato l'estinzione di un debito verso tale società e la nascita di un debito verso i propri soci per 'surroga del finanziamento', poi utilizzato per coprire perdite di esercizio. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria e condannato in solido i convenuti alla restituzione. La Corte d'appello, invece, ha riformato integralmente la decisione, ritenendo che il pagamento eseguito in favore della banca fosse un pagamento normale di debito liquido ed esigibile, avvenuto con mezzi ordinari e al di fuori del periodo sospetto, e che non fosse stata provata la consapevolezza della banca dell'asserita anomalia dell'operazione complessiva. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per difetto di prova del potere rappresentativo del soggetto che aveva conferito la procura alle liti per l'appellante banca; 2) nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario; 3) violazione dell'art. 67 l. fall. e dei criteri presuntivi, per avere la Corte d'appello escluso la revocabilità del pagamento sulla base della mancata consapevolezza della banca e per avere, secondo il ricorrente, introdotto un requisito non previsto dalla norma; 4) violazione delle norme processuali sulla modificazione della domanda, poiché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la domanda restitutoria nei confronti di alcuni convenuti e, al contempo, escluso la legittimazione passiva di uno di essi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, quando il potere rappresentativo derivi da atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte che lo contesti provare l'irregolarità del conferimento della procura; pertanto era il fallimento a dover dimostrare il vizio della rappresentanza processuale della banca. Ha respinto il secondo motivo perché, trattandosi di cause scindibili e di condanna solidale in primo grado, in appello non operava il litisconsorzio necessario ex art. 331 c.p.c., ma l'art. 332 c.p.c.; inoltre, non essendo più pendenti i termini per impugnare, la mancata integrazione del contraddittorio non era causa di cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che esso introduceva in cassazione una diversa configurazione dei fatti costitutivi della domanda rispetto a quella prospettata nei gradi di merito, e dunque un tema nuovo non consentito. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che la sentenza d'appello era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome; poiché il ricorrente non aveva validamente censurato la ratio decisiva relativa all'infondatezza della domanda revocatoria, le doglianze sulle ulteriori rationes erano prive di interesse. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del fallimento ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.
La revocatoria fallimentare richiede la prova dei presupposti della fattispecie; nella specie la Corte ha escluso che il pagamento alla banca potesse essere qualificato come atto anomalo revocabile sulla base dei fatti come accertati in appello.
Il pagamento effettuato fuori dal periodo sospetto e con mezzi normali è stato considerato non revocabile, in difetto di prova di elementi ulteriori idonei a mutarne la qualificazione.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla rappresentanza processuale; la Corte ha tuttavia applicato il principio per cui la contestazione dell'operato del procuratore richiede prova dell'irregolarità del conferimento.
Richiamato nel primo motivo sul potere di rappresentanza sociale e processuale.
Richiamato nel primo motivo sul potere di rappresentanza sociale e processuale.
Il potere di rappresentanza degli amministratori delle s.p.a. ha carattere generale ed è soggetto a pubblicità legale; se ne contesta l'esistenza o l'ampiezza, la prova dell'irregolarità grava sulla parte che contesta.
La Corte richiama il riparto dell'onere della prova in materia di rappresentanza processuale e di revocatoria, ponendo l'onere probatorio in capo alla parte che contesta il conferimento o allega l'anomalia del pagamento.
Richiamato nel primo motivo in tema di capacità e rappresentanza processuale della società.
Richiamato nel primo motivo in tema di rappresentanza processuale.
Richiamato nel primo motivo in tema di procura alle liti.
Richiamato nel primo motivo in tema di regolarizzazione del difetto di rappresentanza o assistenza.
Richiamato nel secondo motivo sulla dedotta necessità di integrazione del contraddittorio.
In appello opera per cause inscindibili; la Corte ha escluso che ricorresse tale ipotesi, trattandosi di litisconsorzio facoltativo e cause scindibili.
È la disciplina applicabile alle cause scindibili in appello; la mancata notifica dell'impugnazione ai non appellanti non determina di per sé nullità se i termini per impugnare sono spirati.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per dedotta motivazione contraddittoria; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di coerenza rispetto ai fatti allegati nei gradi di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'obbligo di motivazione.
Richiamato nel terzo motivo sui presupposti presuntivi dell'azione revocatoria.
Richiamato nel terzo motivo sui presupposti presuntivi dell'azione revocatoria.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di modificazione della domanda in corso di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il potere rappresentativo del soggetto che conferisce la procura alle liti deriva da un atto soggetto a pubblicità legale, chi contesta la validità della costituzione in giudizio deve provare l'irregolarità della fonte del potere rappresentativo, non essendo sufficiente una mera contestazione assertiva.
- Nei giudizi di appello avverso condanna solidale pronunciata in primo grado, la solidarietà non trasforma automaticamente la controversia in causa inscindibile: se le posizioni dei convenuti sono autonome e non dipendono l'una dall'altra, si applica la disciplina delle cause scindibili e non quella del litisconsorzio necessario in appello.
- In cassazione non è consentito introdurre una ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda diversa da quella prospettata nei gradi di merito, poiché ciò integra una questione nuova che altera il thema decidendum e rende il motivo inammissibile.
- In materia di revocatoria fallimentare, il carattere anomalo del pagamento e i relativi presupposti soggettivi devono essere provati secondo la fattispecie effettivamente allegata; non è possibile ottenere in cassazione l'accoglimento del motivo sulla base di una diversa configurazione dell'operazione rispetto a quella dedotta in appello.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e indipendenti, l'omessa o insufficiente censura di una sola di esse rende inammissibili le doglianze rivolte alle altre, per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la statuizione resterebbe comunque ferma per effetto della ratio non colpita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13444/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13445/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13446/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13455/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13456/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13463/2023 del 17/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →