Cassazione Civile, Sentenza n. 35343/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole alla De Felice, la quale era stata licenziata da Buonitalia S.p.A. in liquidazione e sosteneva il passaggio automatico del personale di Buonitalia all'Agenzia ai sensi dell'art. 12, comma 18-bis, del d.l. n. 95/2012 (conv. legge n. 135/2012), con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'8 marzo 2013 e diritto al risarcimento del danno. L'Agenzia contestava l'interpretazione della norma, sostenendo che il trasferimento era subordinato al previo espletamento di una procedura selettiva di verifica dell'idoneità e non poteva considerarsi automatico; inoltre eccepiva profili costituzionali e l'irretroattività rispetto alla dotazione organica e alle facoltà assunzionali, nonché la mancata dimostrazione del nesso causale del danno a carico dell'Agenzia.
La decisione
La Corte Suprema ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto che l'art. 12, comma 18-bis, debba essere interpretato nel suo complesso e che il trasferimento delle risorse umane dalla società privata all'ente pubblico fosse subordinato al previo espletamento della procedura di verifica dell'idoneità; pertanto il passaggio non era automatico. Ha escluso l'applicabilità automatica dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e ha valutato non operativa la tutela conferita dalla direttiva 2001/23/CE, poiché mancava l'identità dell'entità trasferita necessaria per applicare la direttiva. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato le domande proposte da Francesca De Felice. Le spese processuali sono state integralmente compensate per la complessità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 12, comma 18-bis, d.l. n. 95/2012 (conv. legge n. 135/2012)
I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sono inquadrati nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto.
La Corte ha interpretato la norma nel suo complesso: il trasferimento del personale dalla società privata all'ente pubblico è condizionato al previo espletamento della procedura di verifica dell'idoneità; il testo non consente di ritenere un passaggio automatico senza verifica.
art. 1, comma 478, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)
le parole: "da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati" sono sostituite dalle seguenti: "di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze".
La modifica ha rimosso il vincolo delle facoltà assunzionali e ha consentito l'inquadramento anche in sovrannumero, ma ha lasciato fermo l'obbligo della verifica di idoneità; dunque la deroga alle facoltà non rende automatico il trasferimento senza procedura selettiva.
La Corte ha ritenuto che l'art. 31, che disciplina trasferimenti fra enti pubblici e disciplina aspetti del pubblico impiego, non si applica al rapporto originariamente instaurato con una società di diritto privato (Buonitalia); quindi i principi del reclutamento pubblico richiamati dall'art. 31 non incidono direttamente sul caso di passaggio da privato a pubblico salvo diversa chiara disposizione normativa.
Direttiva 2001/23/CE (art. 3, comma 1)
"i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario"
La Corte ha ritenuto che la direttiva si applica solo quando si verifica un trasferimento di impresa o di un ramo di essa che conserva la propria identità; nel caso di trasferimento di funzioni da una società privata ad un ente pubblico non è automatico che sussista tale identità, pertanto la direttiva non imponeva l'inquadramento automatico dei lavoratori.
art. 97 Cost.
"Secondo l'art. 97, comma 4, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso."
Il principio costituzionale del reclutamento tramite concorso limita le deroghe: l'interpretazione della norma speciale deve rispettare i profili costituzionali e le deroghe vanno strette e giustificate, con adeguate garanzie di idoneità professionale.
La ricorrente aveva dedotto questioni di responsabilità extracontrattuale per il danno derivante dal licenziamento; la Corte, però, ha ritenuto inutile approfondire il tema dopo aver risolto il profilo interpretativo della normativa speciale e ha deciso nel merito rigettando la domanda, implicando che non era configurabile la responsabilità dell'Agenzia nel modo sostenuto dalla resistente.
art. 14 d.l. n. 98/2011 (soppressione ICE e disciplina trasferimenti)
Norma di riferimento per il contestuale riassetto delle funzioni tra ICE, Buonitalia e la nuova Agenzia; la Corte ha richiamato il contesto normativo complessivo per dimostrare che la disciplina ha affidato nuove funzioni all'ente pubblico ma non ha imposto, di per sé, il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro senza le procedure previste.
Massime di principio
- Quando una società privata, anche a partecipazione pubblica, viene soppressa e le sue attività trasferite a un ente pubblico, non sempre il trasferimento dei rapporti di lavoro è automatico: va sempre leggere la norma nel suo insieme per verificare se il legislatore ha subordinato il passaggio a una procedura di verifica/idoneità.
- Le deroghe al principio del concorso per l'accesso al pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente e richiedono garanzie che assicurino la professionalità del personale trasferito; una modifica che consente l'inquadramento in sovrannumero non elimina necessariamente l'obbligo della procedura selettiva.
- La direttiva 2001/23/CE si applica solo se il trasferimento ha le caratteristiche di un trasferimento d'impresa o di ramo che conserva la propria identità dopo il passaggio; il mero trasferimento di funzioni o competenze da privato a pubblico non è sufficiente senza gli elementi di identità aziendale.
- Se si contesta un decreto amministrativo che dispone trasferimenti nominativi, è opportuno chiedere espressamente l'annullamento o impugnare l'atto, perché un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma non travolge automaticamente atti amministrativi non impugnati.
- In caso di licenziamento operato dalla società privata con successivo contenzioso sul trasferimento del rapporto, il lavoratore deve dimostrare il nesso causale e l'effettiva responsabilità dell'ente pubblico per ottenere il risarcimento; la semplice situazione di disoccupazione non è di per sé sufficiente.
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