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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35346/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro pubblico per falsa attestazione della presenza in servizio (art. 55‑quater d.lgs. n.165/2001). Il fatto contestato: il 7.3.2017 il ricorrente timbrava in entrata risultando presente fino alle 13:25 ma si era recato a casa e veniva trovato mentre eseguiva lavori edilizi manutentivi. Il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) errata qualificazione della condotta come falsa attestazione ai sensi dell'art. 55‑quater, sostenendo che mancava il requisito della alterazione del sistema di rilevamento o di altra modalità fraudolenta; 2) omesso esame di fatto decisivo, con riferimento alla situazione soggettiva (precaria condizione fisica) e all'erronea assimilazione del semplice allontanamento all'abbandono definitivo; 3) mancata valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva; 4) omissione di ammissione delle prove richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il principio applicato dalla Corte territoriale: l'omissione della timbratura in uscita è idonea a configurare la falsa attestazione della presenza quando, come nel caso, induce artificialmente la rappresentazione della presenza in servizio. Sono richiamati precedenti giurisprudenziali favorevoli a tale lettura. I restanti motivi sono stati considerati inconferenti o inammissibili: il secondo non incide sulla qualificazione del fatto, il terzo e il quarto sono ritenuti attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto dell'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002. Conseguenza pratica: confermato il licenziamento disciplinare e rigetto del ricorso proposto dal Chiore.

Norme richiamate

  • art. 55‑quater d.lgs. n.165/2001

    La omissione della registrazione in uscita del cartellino, in presenza di elementi che dimostrano l'assenza effettiva dal luogo di lavoro, può essere considerata di per sé modalità fraudolenta idonea a integrare la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio.

  • art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.

    Limite al sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni di fatto e sull'apprezzamento della proporzionalità della sanzione; le censure che si pongono come rimessa a nuove valutazioni critiche del merito sono inammissibili.

  • art. 13, co. 1 quater d.P.R. n.115/2002

    Applicazione della norma che dispone l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente nelle ipotesi indicate; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo addizionale.

  • art. 23, comma 8‑bis D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)

    Norma procedurale richiamata in atto per segnalare il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento di legittimità.

Massime di principio

  • L'omessa timbratura di uscita, quando sia collegata a elementi che dimostrano l'effettiva assenza dal servizio, può costituire prova di falsa attestazione della presenza e legittimare il licenziamento disciplinare secondo l'art. 55‑quater d.lgs. 165/2001.
  • Le prove raccolte tramite reperimento del dipendente e la testimonianza del soggetto incaricato possono essere ritenute validi elementi di prova, salvo vizi formali rilevanti, e non sono automaticamente inidonee per il solo fatto di essere atipiche.
  • Questioni attinenti alla valutazione della proporzionalità della sanzione e all'apprezzamento del materiale probatorio sono, di norma, sindacabili con maggiore difficoltà in Cassazione e possono essere ritenute inammissibili se mirano a rinnovare il giudizio di merito.
  • Circostanze soggettive del lavoratore (es. condizioni di salute) vanno provate in modo chiaro e specifico; la loro mera enunciazione non è sufficiente a escludere la sussistenza della fattispecie disciplinare quando i fatti obiettivi (p. es. assenza mentre la timbratura risulta) siano comprovati.
  • Il lavoratore ha l'onere di dimostrare giustificazioni o elementi che smentiscano la rappresentazione di falsità: in assenza di tali prove, la ricostruzione probatoria del datore di lavoro orienta la decisione disciplinare.

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