Cassazione Civile, Sentenza n. 35368/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto all'accensione, fin dalla data di assunzione, della polizza assicurativa stipulata dall'INFN con l'INA il 1° luglio 1963. Sostenevano che la polizza avesse natura retributiva (quindi dovuta anche ai dipendenti assunti dopo il 20 dicembre 1993) e che la contrattazione collettiva aveva contrattualizzato la conservazione del trattamento a prescindere dalla data di assunzione; contestavano invece la qualificazione della polizza come trattamento previdenziale operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la polizza INA costituisce un trattamento di natura previdenziale (seguendo l'orientamento delle Sezioni Unite e delle precedenti ordinanze della Corte). In conseguenza della natura previdenziale, l'attribuzione non è dovuta ai nuovi assunti alla luce delle disposizioni che hanno limitato o soppresso i fondi di previdenza integrativa (in particolare la soppressione prevista dall'art. 64 L. n. 144/1999 con efficacia dal 1° ottobre 1999 e i limiti posti dalla L. n. 70/1975). La Corte ha inoltre ritenuto inapplicabile la pretesa basata sulla contrattazione collettiva e sull'art. 165/2001 nella misura invocata, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge 20 marzo 1975 n. 70, art. 14
conservazione dei fondi integrativi di previdenza previsti nei regolamenti degli enti del parastato per i soli dipendenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
la Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che la conservazione dei trattamenti integrativi era limitata ai dipendenti in servizio o cessati alla data di entrata in vigore della legge; tale regime è rilevante per escludere diritti per i nuovi assunti
D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 (art. 18, comma 9 e disciplina complessiva)
abrogazione del comma due dell'art. 14 della L. n. 70/1975 e prima disciplina sistematica della previdenza complementare
il decreto ha riformato la previdenza complementare, abrogando la norma che limitava la conservazione dei fondi e ponendo le basi per l'accesso delle nuove forme pensionistiche; la Corte ne ha rilevato la rilevanza storica e normativa nel passaggio di regime
Legge 29 maggio 1999 n. 144, art. 64
soppressione, a decorrere dall'1 ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativa gia esistenti per i dipendenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70
la soppressione dei fondi integrativi preesistenti ha comportato che, dichiarata la natura previdenziale della polizza, la sua attribuzione non poteva essere garantita ai nuovi assunti dopo la data indicata
Legge 20 marzo 1975 n. 70, art. 26, comma 3
divieto di attribuzione di trattamenti economici accessori riservati a singoli enti o categorie di enti e non estesi alla generalità dei dipendenti degli enti del parastato
anche assumendo la natura retributiva del trattamento, tale norma impedisce che emolumenti accessori riservati a pochi enti siano attribuiti selettivamente a nuove categorie di dipendenti, ostacolando la pretesa dei ricorrenti
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (articoli invocati dai ricorrenti)
artt. 2 e 45 (richiamati nel ricorso)
i ricorrenti hanno invocato principi di disciplina del pubblico impiego e la contrattazione collettiva, ma la Corte ha ritenuto che tali riferimenti non prevalgono sulle disposizioni speciali in materia di previdenza integrativa e sulle limitazioni normative richiamate
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza n. 4684/2015 (e ss.)
orientamento sulle modalità di qualificazione dei versamenti a previdenza integrativa e la loro natura previdenziale
la Corte ha applicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite e da successivi arresti (es. 6928/2018, 16084/2021) che qualificano i versamenti a previdenza integrativa come trattamenti di natura previdenziale fin dalla loro istituzione, escludendone la rilevanza quale elemento retributivo
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione erogata dal datore di lavoro abbia natura previdenziale o retributiva occorre valutare la struttura del meccanismo: contributi predeterminati, gestione separata o tramite soggetto terzo e autonomia rispetto al rapporto di lavoro indicano natura previdenziale.
- La data di assunzione del lavoratore è cruciale: norme e riforme intervenute (es. L. n. 70/1975, D.Lgs. n. 124/1993, L. n. 144/1999) possono limitare la conservazione o l'attribuzione di trattamenti integrativi a chi era in servizio a determinate date.
- La qualificazione come previdenziale comporta l'applicazione delle disposizioni che hanno riformato o soppresso i fondi integrativi; pertanto il riconoscimento automatico ai nuovi assunti non è garantito.
- La contrattazione collettiva non può, di per sé, eludere limiti espressi dalla legge che vietano l'attribuzione selettiva di trattamenti accessori riservati a singoli enti o categorie.
- Anche quando la prestazione sia erogata tramite una polizza assicurativa piuttosto che un fondo interno, la forma tecnica non è decisiva: la funzione e gli elementi sostanziali prevalgono sulla denominazione.
- In casi simili verificare la giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni Unite) e le date normative rilevanti: questo orientamento è decisivo per la qualificazione e le conseguenze operative.
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