Cassazione Civile, Sentenza n. 35358/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi relativi a un rapporto di lavoro parasubordinato tra la società e Fabio Pozzerle (ottobre 2003 - 15/12/2006). Questione centrale: se un accordo di stabilizzazione stipulato il 26/04/2007 possa produrre gli effetti agevolativi previsti dall'art. 1, comma 1202, L. n.296/2006 in relazione a un rapporto già cessato prima dell'entrata in vigore della norma (27/12/2006). La ricorrente ha inoltre contestato la qualificazione del 15/12/2006 come cessazione del rapporto, sostenendo si tratti di un licenziamento orale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva escluso l'efficacia dell'accordo di stabilizzazione perché il rapporto di collaborazione era già cessato il 15/12/2006, antecedentemente all'entrata in vigore della L. n.296/2006 (27/12/2006). La Corte ha rilevato l'assenza, in capo alla società, della prova di un recesso unilaterale valido e del relativo atto di impugnazione da parte del lavoratore; ha inoltre osservato che la successiva assunzione "ex novo" del lavoratore è indice di mancata continuità col rapporto parasubordinato. In base alla giurisprudenza di legittimità richiamata, le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1202, L. n.296/2006 si applicano solo ai rapporti "in essere" alla data di efficacia della norma. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 1202, L. n.296/2006 (Legge finanziaria 2007)
Le agevolazioni per la "stabilizzazione" presuppongono la conversione di rapporti di collaborazione ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della norma; mirano a stabilizzare rapporti precari esistenti e non a creare rapporti "ex novo".
Cass. n. 3219/2018
Precedente di legittimità che afferma il principio secondo cui le agevolazioni di cui all'art. 1, commi 1202-1210, si applicano solo a rapporti in essere.
Cass. n. 24459/2017
Ulteriore precedente confermante il principio restrittivo sull'applicabilità delle norme di stabilizzazione ai soli rapporti pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n.228/2012
Norma richiamata in relazione all'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n.115/2002
Richiamata in combinato disposto con il comma 1-quater per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Le misure di "stabilizzazione" previste dall'art. 1, comma 1202, L. n.296/2006 si applicano soltanto a rapporti di lavoro parasubordinato che siano ancora in essere alla data di efficacia della norma; non possono regolarizzare rapporti già estinti.
- La data di cessazione del rapporto è fattore decisivo: se il rapporto è cessato prima dell'entrata in vigore della norma, un accordo successivo non produce gli effetti agevolativi previsti dalla legge.
- Spetta alla parte che invoca l'applicazione della norma dimostrare la persistenza del rapporto alla data di efficacia e la continuità tra il rapporto di collaborazione e la successiva posizione lavorativa.
- La riassunzione del lavoratore "ex novo" dalla stessa società è indice probatorio rilevante della mancanza di continuità col precedente rapporto parasubordinato.
- Le allegazioni di licenziamento orale o di invalidità del termine estintivo richiedono adeguata prova processuale; senza prove concrete la qualificazione della cessazione resta confermata.
- In caso di soccombenza in Cassazione il ricorrente può essere condannato anche al versamento di ulteriori somme a titolo di contributo unificato previste dalle norme sul processo civile.
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