Cassazione Civile, Sentenza n. 35369/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva riformato la decisione di primo grado e aveva escluso l'abusiva reiterazione di contratti a termine stipulati dal Comune per il personale educativo/scolastico, ritenendo applicabile il d.lgs. n. 297/1994 (normativa scolastica statale) e che la successiva immissione in ruolo del ricorrente avesse cancellato l'abuso. Il ricorrente deduceva, fra l'altro, vizi di applicazione normativa (erronea estensione della disciplina della scuola statale ai servizi educativi degli enti locali), violazione delle norme sul reclutamento a termine (d.lgs. n. 165/2001, d.lgs. n. 368/2001), e contestava che la stabilizzazione ottenuta tramite concorso potesse rimuovere il diritto al ristoro del danno per abuso
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della Corte d'Appello che aveva esteso principi applicabili alla scuola statale ai rapporti di lavoro con gli enti locali senza considerare il diverso quadro normativo. Ha inoltre affermato che la stabilizzazione non è in astratto idonea a rimuovere l'illecito: la conversione del danno avviene solo se sussiste una "stretta correlazione" fra l'abuso e la stabilizzazione (deve trattarsi di stabilizzazione operata dall'ente che ha commesso l'abuso ed essere l'effetto diretto e immediato dell'abuso); la stabilizzazione mediante procedura concorsuale non necessariamente elimina il diritto al risarcimento. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese
Norme richiamate
decreto legislativo n. 297/1994
Disciplina di reclutamento riferita alle scuole statali e al personale incluso nei ruoli statali/provinciali; non è estensibile ai servizi scolastici/educativi gestiti dagli enti locali
decreto legislativo n. 165/2001
art. 36; art. 70, comma 8
Art. 36 stabilisce i limiti e le condizioni per l'uso del rapporto a termine (esigenze temporanee ed eccezionali) e impone la priorità delle assunzioni a tempo indeterminato per il fabbisogno ordinario; il giudice deve valutare la legittimità dei singoli contratti alla luce delle versioni normative vigenti al momento della loro instaurazione
decreto legislativo n. 368/2001
art. 5, comma 4-bis; art. 10, comma 4-bis
Prevede limiti e derogh e per i contratti a tempo determinato; le deroghe relative alle supplenze del personale docente/ATA della scuola statale non si applicavano di regola al personale degli enti locali fino ad interventi normativi successivi; la disposizione sull'esclusione (comma 4-bis) non era applicabile automaticamente alla scuola comunale prima delle modifiche specifiche
legge n. 124/1999
Rilevante per la disciplina delle supplenze nella scuola statale; non trasferibile automaticamente alla scuola comunale
decreto-legge n. 70/2011
art. 9, comma 18 (modifica dell'art. 10 del d.lgs. 368/2001)
Ha introdotto limiti/deroghe per le supplenze della scuola statale confermando l'inapplicabilità di alcune norme ai contratti per supplenze; ciò non comporta estensione automatica alla scuola comunale
decreto-legge n. 101/2013
Ha esteso talune deroghe al personale degli asili nido e scuole dell'infanzia gestiti dagli enti locali, a partire dal 10 settembre 2013, ma restano comunque fermi i requisiti dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001
decreto legislativo n. 75/2017
inserimento comma 5-quinquies nell'art. 36
Ha escluso l'applicazione dell'art. 36 al reclutamento del personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, incidendo sul regime dei contratti a termine
legge n. 107/2015
Rilevante per il sistema di reclutamento della scuola statale; non applicabile automaticamente alla scuola comunale
decreto-legge n. 113/2016 convertito in legge n. 160/2016
Ha dettato disciplina speciale delle assunzioni del personale per scuole dell'infanzia e asili nido degli enti locali 'in analogia' con la legge n. 107/2015, ma non estende retroattivamente tutte le deroghe senza verifica delle condizioni dell'art. 36
Direttiva 1999/70/CE (accordo quadro)
clausola 5 dell'accordo quadro
Rilevanza in tema di abuso reiterato dei contratti a termine e diritto al risarcimento, richiamata in connessione con le norme nazionali
Codice di procedura civile
art. 360 n. 3 e n. 4; art. 329; art. 112; art. 115; art. 380-bis; art. 118 disp. att.
Regole processuali invocate nella censura: i vizi di diritto denunciati per cassazione (art. 360) e i limiti del giudicato/competenza del giudice di appello; la Corte ha ricordato che il giudice può decidere sulla base di norma diversa da quella prospettata dalle parti se resta nel petitum, e ha richiamato i limiti del giudicato interno
Massime di principio
- La disciplina dei rapporti a termine per la scuola statale non è automaticamente estendibile ai servizi educativi gestiti dagli enti locali: va verificata la normativa specifica applicabile al singolo rapporto
- La legittimità di ciascun contratto a termine va valutata alla luce delle norme in vigore al momento della sua instaurazione (art. 36 d.lgs. 165/2001: esigenze temporanee ed eccezionali; priorità alle assunzioni a tempo indeterminato)
- Le deroghe previste per le supplenze nella scuola statale (es. esclusione da limiti di cui al d.lgs. 165/2001) si applicano agli enti locali solo se e nella misura in cui la normativa successiva le abbia espressamente estese
- La stabilizzazione (immissione in ruolo) non estingue automaticamente il diritto al risarcimento per abuso di contratti a termine: è necessario dimostrare una stretta correlazione soggettiva (stabilizzazione da parte dello stesso ente che ha commesso l'abuso) e oggettiva (stabilizzazione come effetto diretto e immediato dell'abuso); la stabilizzazione conseguente a concorso, anche riservato, non è di per sé sufficiente
- Il giudice d'appello può fondare la decisione su una norma diversa da quella invocata dalle parti, purché rimanga nell'ambito del petitum; tuttavia il giudicato interno opera solo su capi pienamente autonomi
- In casi simili è necessario (a) ricostruire la normativa applicabile periodo per periodo, (b) valutare la natura effettiva delle esigenze dell'ente (temporanee/straordinarie vs fabbisogno ordinario), e (c) verificare eventuali misure di stabilizzazione in relazione diretta e immediata all'abuso
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