Cassazione Civile, Sentenza n. 35341/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa adottata il 23/03/2017, qualificata dal ricorrente anche come atto di licenziamento. Il ricorrente censura (i) la distribuzione dell'onere della prova e la valutazione della prova circa le ragioni dell'esclusione (contestando che la semplice partecipazione a chat Whatsapp costituisse comportamento illecito), (ii) la mancanza di tutela procedurale e sostanziale ex art.7 L. n.300/1970 e la necessità di disamina separata degli effetti estintivi sul rapporto associativo e sul rapporto di lavoro (richiamando la duplice tutela del socio-lavoratore), (iii) l'erronea qualificazione delle tutele risarcitorie applicabili (contestando l'applicazione dell'art.8 L. n.604/1966 invece di misure previste dall'art.18 L. n.300/1970).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non fosse presente alcun formale atto di licenziamento autonomo rispetto alla delibera di esclusione: ai sensi dell'art.5, comma 2, L. n.142/2001 la perdita della qualità di socio «trascina» la cessazione del rapporto di lavoro; pertanto non si applicano le garanzie procedurali previste dall'art.7 L. n.300/1970 in assenza di un atto di licenziamento distinto. La Corte ha inoltre escluso lo spostamento dell'onere probatorio sul ricorrente, confermando che la cooperativa doveva provare i fatti posti a fondamento dell'atto di esclusione e che, nella fattispecie, tali ragioni risultavano adeguatamente provate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di lite (liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori) nonché all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, Legge n. 142/2001
art. 5, comma 2, L. n. 142/2001
Il venir meno della qualità di socio determina la cessazione del rapporto di lavoro: il collegamento tra rapporto associativo e rapporto di lavoro è unidirezionale e la delibera di espulsione può "trascinare" la cessazione del rapporto di lavoro senza che sia necessario un autonomo atto di licenziamento.
art. 7, Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Le garanzie procedurali previste (es. previa contestazione dell'addebito) non sono applicabili quando la cessazione del rapporto deriva automaticamente dalla delibera di esclusione del socio e non da un atto formale di licenziamento.
In caso di perdita della qualità di socio per delibera di espulsione impugnata e poi respinta, la tutela esperibile è prevalentemente risarcitoria ai sensi dell'art.8, non la reintegrazione tipica dell'art.18, salvo che esista un autonomo provvedimento di licenziamento.
art. 18, comma 6, Legge n. 300/1970
art. 18, comma 6, L. n. 300/1970
Richiamato dal ricorrente ma ritenuto inapplicabile dalla Corte nella fattispecie in assenza di un formale atto di licenziamento; le tutele previste dall'art.18 possono trovare applicazione solo quando vi sia un provvedimento di licenziamento autonomo.
Norma sulla impugnazione delle deliberazioni sociali: il rigetto dell'opposizione avverso la delibera di esclusione può rendere definitivo l'effetto estintivo sulla qualità di socio e, di conseguenza, sul rapporto di lavoro secondo l'art.5, comma 2 L. n.142/2001.
Principio generale sull'onere della prova: la Corte ha precisato che l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato grava sulla cooperativa che promuove l'azione, e che non è stata invertita dolosamente la regola probatoria.
art. 1218 e art. 2119 cod. civ.
art. 1218, art. 2119 c.c.
Richiamati a titolo di riferimento sui rapporti obbligatori e sull'inadempimento; la decisione ha tuttavia valorizzato che la prova delle condotte che giustificano l'esclusione spettava alla cooperativa.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Previsione sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 27436/2017
Cass. Sez. Un. n. 27436/2017
Riferimento giurisprudenziale decisivo: le Sezioni Unite hanno chiarito la caratteristica unidirezionale del collegamento tra rapporto associativo e rapporto di lavoro (la cessazione associativa "trascina" quella lavorativa), la possibilità di atti distinti che incidono su beni diversi e la diversa tutela conseguente (risarcitoria o reale) in funzione della natura dell'atto estintivo.
Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 23535/2019
Cass. Sez. Un. n. 23535/2019
Giurisprudenza citata in relazione all'applicazione delle norme sul contributo unificato e ai criteri di liquidazione degli oneri processuali; conferma l'ammissibilità dell'ulteriore contributo in casi analoghi.
Massime di principio
- Se la cessazione del rapporto di lavoro deriva direttamente dalla perdita della qualità di socio ai sensi dell'art.5, comma 2, L. n.142/2001, non è necessario un formale atto di licenziamento: l'effetto estintivo è automatico.
- La cooperativa che adotta la delibera di esclusione ha l'onere di provare le ragioni e i fatti che giustificano l'espulsione; il giudice verifica la legittimità dell'atto di esclusione.
- In assenza di un atto di licenziamento autonomo non si applicano le garanzie procedurali dell'art.7 L. n.300/1970 (es. preventiva contestazione dell'addebito), e la tutela esperibile tende ad essere risarcitoria ai sensi dell'art.8 L. n.604/1966.
- Se la cooperativa vuole sottoporre la cessazione del rapporto alle garanzie previste per il licenziamento, deve adottare un provvedimento di licenziamento distinto dalla delibera di esclusione; in caso contrario i rimedi e i criteri risarcitori saranno diversi.
- La pluralità di interessi (socio e lavoratore) può giustificare atti distinti ma non obbliga la giurisprudenza a riconoscere automaticamente tutele lavoristiche qualora la cessazione derivi dall'espulsione associativa; tuttavia il potere di esclusione è comunque soggetto a controllo giudiziale per legittimità.
- Per il lavoratore è strategico impugnare tempestivamente la delibera di esclusione (e, se presente, il licenziamento) per far emergere sia vizi procedurali sia carenza di prova delle ragioni di espulsione.
- Per la cooperativa è consigliabile documentare con cura le ragioni dell'espulsione e seguire le procedure statutarie e regolamentari per ridurre il rischio di annullamento giudiziale della delibera.
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