Cassazione Civile, Ordinanza n. 10700/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la statuizione della Corte d’appello che aveva riconosciuto la legittimità del pagamento effettuato dal garante e del successivo regresso nei confronti della garantita, escludendo la sussistenza dei presupposti dell’exceptio doli. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La vicenda nasce da una polizza fideiussoria stipulata da una persona fisica a garanzia della restituzione di somme erogate in acconto su un contributo pubblico concesso per un programma di incentivazione di attività turistiche e artigianali. Il contributo fu poi revocato dall’amministrazione beneficiaria, che escusse la garanzia; la compagnia assicurativa garante pagò il beneficiario e agì poi in via monitoria per ottenere dalla garantita il rimborso di quanto versato. In primo grado l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata accolta, ma in appello la decisione fu riformata, ritenendo legittimo sia il pagamento della garanzia a prima richiesta sia il regresso del garante, perché non risultavano i presupposti dell’exceptio doli. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione di norme costituzionali, della l. n. 241/1990, del c.p.a. e degli artt. 1375 e 1710 c.c., sostenendo che la corte d’appello, pur qualificando la polizza come contratto autonomo di garanzia, avrebbe negato ingiustamente l’exceptio doli in modo contraddittorio e contrario alla giurisprudenza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel contenuto di una pronuncia del TAR di sospensiva dell’efficacia della revoca del finanziamento. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi sul contratto autonomo di garanzia e sull’exceptio doli, poiché la sola sospensione cautelare della revoca non costituiva prova liquida e incontrovertibile dell’inesistenza del credito né rendeva prima facie fraudolenta o abusiva l’escussione; inoltre non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo, perché il provvedimento del TAR era stato considerato come elemento istruttorio ed effettivamente esaminato. È stato anche precisato che una successiva decisione del Consiglio di Stato di annullamento della revoca non era rilevante, perché la verifica dei presupposti dell’exceptio doli va compiuta con riferimento al momento dell’escussione o, al più, del pagamento della garanzia.
Norme richiamate
La trattazione camerale è stata fissata ai sensi di questa norma; l’atto denominato note autorizzate non è stato considerato memoria depositata in difetto dei requisiti di legge.
Il vizio di omesso esame non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze istruttorie siano state espressamente menzionate.
I motivi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi di questa disposizione perché il ricorso non si confrontava con principi di diritto consolidati e con la corretta applicazione degli stessi da parte del giudice di merito.
È richiamato per evidenziare la differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, privo di accessorietà.
È richiamato come norma incompatibile con il contratto autonomo di garanzia, che non è accessorio al rapporto principale.
Nel contratto autonomo di garanzia l’inopponibilità delle eccezioni di merito del rapporto principale opera in deroga a questa norma.
art. 111 Cost.
Norma invocata nel ricorso; non risulta sviluppata in modo autonomo nella decisione.
art. 97 Cost.
Norma invocata nel ricorso; non risulta sviluppata in modo autonomo nella decisione.
art. 24 Cost.
Norma invocata nel ricorso; non risulta sviluppata in modo autonomo nella decisione.
Norma invocata nel ricorso; non risulta svolta una specifica applicazione autonoma nella motivazione.
Norma invocata nel ricorso; non risulta svolta una specifica applicazione autonoma nella motivazione.
Norma invocata nel ricorso; non risulta svolta una specifica applicazione autonoma nella motivazione.
Norma invocata nel ricorso; non risulta svolta una specifica applicazione autonoma nella motivazione.
Norma invocata nel ricorso in relazione alla buona fede nell’esecuzione; la Corte non la assume come decisiva nel caso concreto.
Norma invocata nel ricorso; la Corte non ne fa un autonomo presupposto decisorio.
È richiamato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante è tenuto al pagamento immediato e non può opporre le eccezioni relative al rapporto principale, salvo che ricorra l’exceptio doli in presenza di una condotta del creditore/beneficiario fraudolenta o abusiva provata in modo liquido e incontrovertibile.
- L’exceptio doli non coincide con la mera deduzione di fatti che potrebbero fondare eccezioni spettanti al debitore garantito: occorre allegare e provare una condotta abusiva del beneficiario, come il silenzio doloso su fatti sopravvenuti idonei a modificare o estinguere il diritto azionato, oppure un esercizio del diritto per finalità estranee alla tutela riconosciuta dall’ordinamento.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo che abbia determinato l’escussione della garanzia non è, da sola, prova sufficiente dell’inesistenza del credito né dimostra automaticamente la fraudolenza dell’escussione.
- Ai fini della verifica dei presupposti dell’exceptio doli, il momento rilevante è quello dell’escussione della garanzia, o al più quello del pagamento, non un successivo annullamento del provvedimento presupposto intervenuto in sede giurisdizionale amministrativa.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se la sentenza non esamini analiticamente tutte le risultanze documentali o istruttorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10589/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10590/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10591/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10594/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10595/2024 del 19/04/2024
- ordinanza_civile · 19 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10598/2024 del 19/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →