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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32439/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da più licenziamenti disciplinari intimati da una società municipalizzata a diversi dipendenti addetti a operazioni cimiteriali. Secondo l'addebito, in tre distinte occasioni alcuni lavoratori avrebbero mutilato il cadavere di una salma tumulata in una cappella cimiteriale, servendosi di arnesi per la disarticolazione dei resti e per il successivo inserimento in una cassetta ossario, dietro pagamento di compensi da parte di soggetti collegati a imprese di onoranze funebri o di un familiare. La Corte d'appello ha ritenuto provati i fatti per quasi tutti i dipendenti e ha invece escluso la partecipazione effettiva di uno di essi, reintegrandolo. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: inutilizzabilità o incompletezza dei filmati e della consulenza tecnica d'ufficio; mancata prova dei fatti contestati; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme su onere della prova e disciplina del licenziamento disciplinare; e, quanto al termine contrattuale per l'irrogazione della sanzione, carenza di motivazione sulla giustificazione del ritardo. La società, con ricorso incidentale, ha invece contestato la decisione di reintegrare il lavoratore Misercola, sostenendo che la sua presenza al fatto illecito e alcuni comportamenti connessi bastassero a integrare almeno una compartecipazione morale, e che la Corte d'appello avesse errato nell'escludere il licenziamento e nell'applicare la tutela reintegratoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei lavoratori sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dei lavoratori perché diretti in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito, e perché il motivo sul termine per l'irrogazione del licenziamento era generico e non confutava in modo specifico la ratio della sentenza d'appello. Ha rigettato anche il ricorso incidentale della società, osservando che non vi era un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo una richiesta di rivalutazione delle prove, e che non sussisteva motivazione apparente. Quanto alla reintegrazione del lavoratore escluso dal fatto contestato, la Corte ha confermato che, una volta accertata la mancata partecipazione al fatto, la tutela reintegratoria era correttamente applicata perché l'insussistenza del fatto contestato comprende anche la mancata prova della sua commissione da parte del datore di lavoro onerato della prova. Le spese sono state poste a carico dei soccombenti, con distinto regolamento nei confronti della società e del lavoratore reintegrato, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare il valore probatorio delle riproduzioni filmate; la Corte non ravvisa violazioni di legge ma solo contestazioni di merito sulla valutazione delle prove

  • art. 215 c.p.c.

    invocato in relazione alla contestazione delle riproduzioni filmate; la Corte esclude una violazione di diritto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza; la Corte ritiene le doglianze in realtà dirette contro l'accertamento di fatto

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato sia dai ricorrenti principali sia dall'incidentale; la Corte esclude un vizio di sussunzione e riconduce le censure alla rivalutazione del merito

  • art. 5 legge n. 604/1966

    il datore di lavoro è onerato della prova dei fatti posti a base del licenziamento; la mancata prova della commissione del fatto comporta l'applicazione della tutela reintegratoria

  • art. 60, primo comma, legge n. 92/2012

    richiamato nel secondo motivo dei ricorrenti principali nel contesto delle censure sul regime probatorio e processuale del licenziamento

  • art. 206 c.p.c.

    citato dai ricorrenti principali nel secondo motivo; non ne emerge una specifica applicazione autonoma

  • art. 416 c.p.c.

    citato dai ricorrenti principali nel secondo motivo; non ne emerge una specifica applicazione autonoma

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a sostegno delle doglianze sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che si tratta di contestazioni di merito

  • art. 7 legge n. 300/1970

    richiamato sia sul versante disciplinare sia nel ricorso incidentale; la Corte non ravvisa violazioni sostanziali della procedura disciplinare

  • art. 18 legge n. 300/1970

    la Corte conferma che, accertata l'insussistenza del fatto contestato, opera la tutela reintegratoria prevista dal quarto comma nel testo novellato

  • art. 21 n. 4 del CCNL di settore applicato

    termine di trenta giorni dalla completata istruttoria

    la Corte ritiene giustificato il superamento del termine per la complessità dell'istruttoria, in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e degli atti di indagine da esaminare

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla società nel ricorso incidentale per sostenere la giusta causa; la Corte conferma invece l'esclusione del fatto nei confronti del lavoratore reintegrato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che spetta al datore provare il fatto contestato

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per dedurre motivazione apparente; la Corte esclude il vizio

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    utilizzato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, escluso perché le censure miravano a una nuova valutazione del fatto

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    il terzo motivo dei ricorrenti principali è ritenuto generico e quindi inammissibile per difetto di specificità

  • art. 380bis1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e la riserva della motivazione

  • art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l'etichetta della falsa applicazione o del vizio di sussunzione, si chiede in realtà una diversa ricognizione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione delle prove e la ricostruzione della fattispecie concreta spettano al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione oggi configurabile ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., se effettivamente ricorrente.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve dar conto in modo puntuale delle ragioni dell'adesione se siano state formulate critiche specifiche e circostanziate; in mancanza di tali critiche, non è necessario un esame analitico ulteriore.
  • Nel licenziamento disciplinare, l'onere di provare i fatti posti a base dell'addebito grava sul datore di lavoro; se il fatto contestato non risulta provato o viene esclusa la partecipazione del lavoratore, è corretta l'applicazione della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto contestato.
  • La nozione di "insussistenza del fatto contestato" comprende anche il caso in cui il datore di lavoro non riesca a dimostrare la commissione del fatto addebitato, non soltanto l'ipotesi di un fatto materialmente inesistente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione di contestazioni fattuali o di tesi alternative comporta inammissibilità o infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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