Cassazione Civile, Ordinanza n. 29967/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico, risultato vincitore di una selezione interna per Direttore Amministrativo di un presidio ospedaliero, aveva ricevuto anche l'incarico ad interim di Direttore di un Distretto sanitario. In giudizio chiedeva l'accertamento del diritto alla retribuzione di posizione nella misura del 50% o comunque nella misura prevista da legge, regolamento o contratto collettivo, oltre alla retribuzione di risultato e ai relativi riflessi previdenziali, assistenziali e pensionistici. Sosteneva che il Distretto di provenienza fosse una struttura complessa e che la delibera aziendale n. 1004/2011, il regolamento aziendale e gli atti istruttori confermassero tale qualificazione, con conseguente diritto alla maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione prevista dall'art. 40, comma 9, del CCNL. Impugnava la sentenza di merito con undici motivi, deducendo soprattutto: omesso esame e motivazione apparente sulla natura del Distretto; violazioni degli artt. 115, 132 c.p.c., 2697 c.c., 36 Cost., 24 d.lgs. 165/2001 e della disciplina contrattuale; erronea esclusione del legittimo affidamento; irrilevanza della copertura finanziaria; erronea qualificazione dell'incarico e mancata applicazione della maggiorazione contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi, osservando che essi miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e della documentazione di causa sulla qualificazione del Distretto di Sarno-Pagani, già esaminata dalla corte territoriale, e che le censure non rispettavano gli oneri di specifica localizzazione degli atti. Ha ritenuto inoltre inammissibile la doglianza sulla non contestazione e sulla motivazione apparente, perché non coglieva il decisum. I motivi dal sesto all'undicesimo sono stati giudicati infondati: la Corte ha affermato che l'art. 40, comma 9, del CCNL applicabile, sovrapponibile all'art. 39, comma 9, del CCNL dell'area medica, riconosce la maggiorazione della parte variabile solo per incarichi che, secondo l'atto aziendale, ricomprendano più strutture complesse, e che tale componente richiede un atto di graduazione delle funzioni; in difetto di tale presupposto, e risultando il Distretto di Sarno-Pagani qualificato come struttura semplice, non sussisteva il diritto alla maggiorazione richiesta. Ha inoltre ribadito che per la dirigenza sanitaria non si applicano in via diretta l'art. 2103 c.c. e l'art. 52 d.lgs. 165/2001, essendo la materia rimessa alla contrattazione collettiva e all'atto aziendale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate per censurare la motivazione della sentenza impugnata
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per lamentare difetto di motivazione
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio
richiamato nel motivo e nella ricostruzione del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 40, comma 9, CCNL 8.6.2000 / CCNL 1998-2001 area dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN
"per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%..."
la maggiorazione della parte variabile spetta solo per incarichi che, secondo l'atto aziendale, ricomprendano più strutture complesse e richiede un previo atto di graduazione delle funzioni
la retribuzione dei dirigenti è demandata alla contrattazione collettiva e il trattamento accessorio remunera tutte le funzioni e gli incarichi conferiti
artt. 3, 15, 15-bis e 15-ter d.lgs. 502/1992
la disciplina della dirigenza sanitaria richiede l'atto aziendale e la graduazione delle funzioni per il conferimento dell'incarico e del relativo trattamento economico
non applicabile al rapporto dirigenziale sanitario, in forza della disciplina speciale
non applicabile ai dirigenti, essendo riferito al personale non dirigenziale
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla giusta retribuzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso
Massime di principio
- Nel rapporto di dirigenza sanitaria, il diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione non discende automaticamente dall'attribuzione dell'incarico, ma presuppone che l'atto aziendale e la graduazione delle funzioni qualifichino l'incarico secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva.
- Per gli incarichi dirigenziali che comportino la direzione di più strutture complesse, la maggiorazione della retribuzione di posizione opera solo se l'assetto organizzativo dell'ente e il relativo atto di graduazione ne costituiscono il necessario presupposto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di motivazione apparente in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei documenti: se il giudice di merito ha esaminato il fatto decisivo, la doglianza è inammissibile.
- Nel lavoro dirigenziale pubblico la disciplina sull'equivalenza delle mansioni e sull'art. 2103 c.c. non si applica in via diretta, perché il trattamento economico e l'assetto degli incarichi sono regolati da norme speciali e dalla contrattazione collettiva.
- Il principio di onnicomprensività del trattamento dirigenziale non esclude la necessità di distinguere le componenti accessorie previste dal contratto collettivo, ma impedisce di riconoscere compensi ulteriori fuori dai presupposti normativamente stabiliti.
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