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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 16970 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 32, comma 7, convertito nella L. n. 2 del 2009, della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44. La CTR aveva ritenuto che il mancato pagamento delle rate successive alla prima, nell'ambito del condono ex art. 9-bis, non facesse venir meno gli effetti della definizione e consentisse soltanto l'iscrizione a ruolo delle rate non versate. L'Agenzia ha sostenuto invece che l'art. 32, comma 7, riguarda esclusivamente il potenziamento della riscossione e non conserva gli effetti del condono in caso di inadempimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario della contribuente. Quanto all'IVA, ha ritenuto necessario disapplicare l'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 nella parte incompatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché il condono comporta una rinuncia generalizzata alla riscossione del tributo e delle relative sanzioni. Quanto alle imposte dirette, ha stabilito che l'art. 32, comma 7, non modifica le condizioni sostanziali di efficacia del condono e non consente di mantenere i benefici in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima. Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre accessori e spese prenotate a debito, sono state poste a carico della parte intimata; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Condono relativo agli omessi o ritardati versamenti, con definizione mediante pagamento delle somme dovute e delle sanzioni secondo modalità agevolate.

    La disposizione configura un condono cosiddetto clemenziale: non ridetermina il tributo dovuto, ma elimina o riduce le sanzioni e agevola il pagamento. Il mancato versamento delle rate successive alla prima impedisce il mantenimento degli effetti della definizione.

  • D.L. n. 185 del 2008, art. 32, comma 7, convertito nella Legge n. 2 del 2009

    L'ufficio deve recuperare le imposte residue iscrivendo a ruolo le rate non versate, oltre interessi se dovuti.

    La norma disciplina il recupero e il potenziamento della riscossione delle somme residue; non introduce una regola sostanziale che conservi l'efficacia del condono nonostante l'inadempimento del contribuente.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, convertito nella Legge n. 248 del 2006

    Richiamata dall'Agenzia nell'ambito delle disposizioni sulla riscossione e sul recupero delle somme dovute.

  • D.L. n. 269 del 2003 e Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    La Corte distingue il condono premiale, che può comportare un accertamento straordinario, dal condono clemenziale dell'art. 9-bis, che presuppone un debito già determinato e non consente di applicare automaticamente le regole previste per altri tipi di definizione rateale.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Le norme europee impongono agli Stati membri di garantire l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA. Sono incompatibili con esse misure nazionali che comportino una rinuncia generale o indiscriminata al tributo o alle sanzioni.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e ritenuti sufficienti gli elementi di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale, occorre verificare la disciplina specifica del singolo condono: le regole previste per un diverso istituto non possono essere applicate per analogia.
  • Una norma che disciplina il recupero delle rate non versate ha natura generalmente procedurale e non implica, da sola, la conservazione dei benefici sostanziali del condono in caso di inadempimento.
  • Nei condoni cosiddetti clemenziali, il pagamento delle rate previste costituisce una condizione essenziale per mantenere gli effetti agevolativi; il mancato pagamento delle rate successive alla prima può comportare l'inefficacia della definizione.
  • In materia di IVA, le norme nazionali devono essere interpretate e, se necessario, disapplicate quando contrastano con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, soprattutto se prevedono una rinuncia generalizzata alla riscossione del tributo o delle sanzioni.
  • Il giudice nazionale può rilevare d'ufficio il contrasto con il diritto dell'Unione europea anche in Cassazione, poiché la prevalenza e l'effettività del diritto europeo non sono limitate dal grado del processo.

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