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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31984/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano due rapporti di conto corrente e deposito titoli presso la banca, affidati alla gestione di un promotore finanziario che li assisteva nelle operazioni di investimento. Sostenevano che, nel tempo, tramite l’ausilio di un collaboratore, fossero state gestite somme e titoli loro intestati in modo illecito: alcuni rapporti erano stati estinti, gran parte delle somme non risultava più disponibile, vari assegni sarebbero stati incassati senza titolo da terzi, e complessivamente si era verificata una sottrazione patrimoniale quantificata in oltre 191.000 euro. In primo grado il tribunale aveva condannato il promotore, il collaboratore e la banca al risarcimento, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione escludendo la responsabilità del promotore e della banca, ritenendo insussistente il concorso del primo nelle condotte illecite e comunque mancante il nesso di occasionalità necessaria tra le attività del collaboratore e le mansioni svolte per la banca. Con il ricorso per cassazione i clienti deducevano: nullità della decisione per la trattazione scritta dell’udienza in periodo emergenziale; inammissibilità e/o motivazione apparente sul rigetto delle istanze istruttorie; omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente per non avere la corte territoriale valorizzato le risultanze del procedimento penale e i verbali di polizia giudiziaria; erronea esclusione della responsabilità del promotore e della banca ai sensi degli artt. 1292, 2049 c.c. e 31 t.u.f.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la sostituzione della discussione orale con il deposito di note scritte nell’udienza celebrata nel periodo emergenziale. Ha dichiarato inammissibile o infondato il complesso delle censure sulle istanze istruttorie e sulla motivazione, osservando che la corte d’appello aveva esaminato i fatti storici dedotti e aveva espresso una motivazione sufficiente secondo il minimo costituzionale. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo sulla responsabilità della banca, perché fondato su un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito. La parte ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    La memoria è stata correttamente depositata nel giudizio di legittimità.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta

    La discussione orale può essere sostituita, nel contesto emergenziale, dal deposito di note scritte quando la legge consente la trattazione della causa in forma scritta.

  • art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. nella l. 24 aprile 2020, n. 37

    termine unico e comune anteriore alla data dell’udienza per il deposito di note scritte

    La norma emergenziale legittima la trattazione scritta dell’udienza e garantisce il contraddittorio, salvo eccezioni normative.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le censure di nullità processuale sono state ritenute, nei punti esaminati, inammissibili o infondate.

  • art. 178, primo comma, c.p.c.

    violazione degli artt. 178, primo comma, 342, 343, 346 e 359, cod. proc. civ.

    La riproposizione delle istanze istruttorie disattese in primo grado non era sufficiente senza una specifica censura della statuizione di rigetto.

  • art. 342 c.p.c.

    violazione degli artt. 178, primo comma, 342, 343, 346 e 359, cod. proc. civ.

    L’appello deve specificamente censurare la decisione impugnata; la mera reiterazione di istanze istruttorie non basta.

  • art. 343 c.p.c.

    violazione degli artt. 178, primo comma, 342, 343, 346 e 359, cod. proc. civ.

    Richiamato nel contesto dell’onere di specifica impugnazione delle statuizioni di primo grado.

  • art. 346 c.p.c.

    violazione degli artt. 178, primo comma, 342, 343, 346 e 359, cod. proc. civ.

    Le domande e le eccezioni non accolte vanno riproposte in modo idoneo, ma nel caso la questione verteva sulla specificità della censura avverso il diniego istruttorio.

  • art. 359 c.p.c.

    violazione degli artt. 178, primo comma, 342, 343, 346 e 359, cod. proc. civ.

    La disciplina dell’appello è stata richiamata per affermare la necessità di una critica specifica alle statuizioni non accolte.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    motivazione inesistente o apparente

    La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire l’iter logico-argomentativo; nel caso il vizio non sussisteva.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    motivazione inesistente o apparente

    È denunciabile solo un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione costituzionalmente rilevante del dovere di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo e controverso

    Il controllo di legittimità è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    indizi di prova ex art. 116 cod. proc. civ.

    I verbali di polizia giudiziaria sono stati considerati elementi liberamente valutabili dal giudice di merito, non prove vincolanti.

  • art. 1292 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 2049 cod. civ.

    La censura sulla solidarietà è stata dichiarata inammissibile perché presupponeva accertamenti di fatto non condivisi dalla sentenza impugnata.

  • art. 2049 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 2049 cod. civ.

    La responsabilità dei padroni e committenti richiede un nesso tra fatto illecito del preposto e mansioni affidategli; nel caso tale nesso è stato escluso in fatto.

  • art. 31 t.u.f.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 2049 cod. civ. e 31 t.u.f.

    La responsabilità dell’intermediario per l’operato del promotore non è configurabile senza un accertato collegamento tra l’illecito e l’esercizio delle mansioni di promozione finanziaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

    È stato disposto l’ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il rigetto di istanze istruttorie da parte del giudice di merito è censurabile solo se la doglianza investe specificamente la ratio decidendi; la mera riproposizione delle richieste non assunte non integra di per sé un valido motivo di appello o di ricorso.
  • Il vizio di motivazione è oggi configurabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale: la sentenza è censurabile per mancanza o apparenza della motivazione soltanto quando non sia possibile ricostruire l’iter logico seguito dal giudice.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non coincide con l’omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice di merito, anche se attraverso una selezione delle prove ritenute più attendibili.
  • I verbali di polizia giudiziaria e le risultanze del procedimento penale, se utilizzati nel processo civile, sono soggetti alla libera valutazione del giudice di merito e non vincolano automaticamente la decisione civile.
  • La responsabilità della banca o dell’intermediario per l’operato del promotore o del preposto richiede, in fatto, l’accertamento del collegamento tra condotta illecita e mansioni svolte; in cassazione non è consentito sostituire tale accertamento con una diversa ricostruzione fattuale.
  • In periodo emergenziale, la trattazione scritta dell’udienza di discussione è compatibile con il diritto di difesa e con il contraddittorio quando la legge consente la decisione in forma scritta e non impone la discussione orale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveIntermediazione finanziariaResponsabilità professionale
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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