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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37996/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2014, emesso a seguito di rideterminazione analitico-induttiva dei ricavi di un esercizio commerciale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio e respinto l'appello incidentale del contribuente, esaminando i criteri di calcolo, le percentuali di sfrido e di autoconsumo e i calcoli effettuati. In Cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, in violazione degli artt. 1, 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Sosteneva che la motivazione fosse assente o comunque solo apparente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al c.d. minimo costituzionale, cioè ai casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa od incomprensibile; fuori da tali ipotesi, resta deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza di merito è stata considerata ampia, coerente e analitica, perché aveva ricostruito valore e quantità degli acquisti, applicato percentuali di sfrido e autoconsumo e spiegato i criteri di determinazione dei ricavi, mettendo in luce le incongruenze con le scritture contabili. Le ulteriori censure sono state lette come tentativo di rimettere in discussione il merito e la ricostruzione fattuale, attività preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale: sono rilevanti soltanto la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o l'incomprensibilità della decisione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
  • Quando la sentenza di merito espone in modo analitico i dati fattuali, i criteri di calcolo e le ragioni della ricostruzione del reddito o dei ricavi, la motivazione deve ritenersi adeguata, anche se la parte dissente dalla valutazione compiuta.
  • Le censure che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie sono inammissibili o comunque infondate in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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