Cassazione Civile, Ordinanza n. 37996/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2014, emesso a seguito di rideterminazione analitico-induttiva dei ricavi di un esercizio commerciale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio e respinto l'appello incidentale del contribuente, esaminando i criteri di calcolo, le percentuali di sfrido e di autoconsumo e i calcoli effettuati. In Cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, in violazione degli artt. 1, 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Sosteneva che la motivazione fosse assente o comunque solo apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al c.d. minimo costituzionale, cioè ai casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa od incomprensibile; fuori da tali ipotesi, resta deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza di merito è stata considerata ampia, coerente e analitica, perché aveva ricostruito valore e quantità degli acquisti, applicato percentuali di sfrido e autoconsumo e spiegato i criteri di determinazione dei ricavi, mettendo in luce le incongruenze con le scritture contabili. Le ulteriori censure sono state lette come tentativo di rimettere in discussione il merito e la ricostruzione fattuale, attività preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, non il mero difetto di sufficienza motivazionale.
art. 111 Cost.
l'obbligo di motivazione è violato solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la violazione si verifica quando la sentenza è priva di un apparato motivazionale idoneo a rendere percepibili le ragioni della decisione.
richiamato come parametro dell'obbligo motivazionale della sentenza.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale: sono rilevanti soltanto la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o l'incomprensibilità della decisione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
- Quando la sentenza di merito espone in modo analitico i dati fattuali, i criteri di calcolo e le ragioni della ricostruzione del reddito o dei ricavi, la motivazione deve ritenersi adeguata, anche se la parte dissente dalla valutazione compiuta.
- Le censure che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie sono inammissibili o comunque infondate in sede di legittimità.
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