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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34260/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia originava da una domanda risarcitoria proposta da una persona che lamentava danni alla persona conseguenti a una caduta avvenuta sulla pubblica via comunale, caduta che veniva ricondotta alla mancata raccolta dei rifiuti e, secondo la prospettazione originaria, a responsabilità delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'organizzazione del servizio di raccolta. La Corte d'appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria. Il Comune controricorrente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC a uno dei difensori costituiti e che, applicando il termine breve di impugnazione con sospensione feriale, il ricorso notificato solo il 25 luglio 2019 era oltre termine. La Corte ha esaminato la questione preliminare e ha richiamato i principi sul domicilio digitale e sulla validità della notifica a uno solo dei difensori costituiti, ritenendo che la notifica della sentenza fosse idonea a far decorrere il termine breve e che il ricorso fosse tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine breve di impugnazione. Ha ritenuto valida la notificazione della sentenza d'appello via PEC a uno solo dei difensori della parte ricorrente, richiamando la disciplina del domicilio digitale e il principio secondo cui la comunicazione/notificazione a uno dei procuratori costituiti è sufficiente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Dopo l'introduzione del domicilio digitale, la notificazione della sentenza o di altro atto processuale in materia civile eseguita via PEC presso un indirizzo tratto dai registri legalmente previsti è rituale e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
  • Quando una parte è assistita da più difensori costituiti, la notificazione o comunicazione dell'atto anche ad uno solo di essi è sufficiente a produrre effetti nei confronti della parte rappresentata.
  • La tardività dell'impugnazione, ove la notifica della sentenza sia stata validamente eseguita e sia decorso il termine breve, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • In sede di legittimità, il controllo preliminare sulla tempestività dell'impugnazione può essere assorbente rispetto all'esame dei motivi di merito, determinando la definizione del giudizio senza scrutinio delle censure sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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