Cassazione Civile, Ordinanza n. 34260/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia originava da una domanda risarcitoria proposta da una persona che lamentava danni alla persona conseguenti a una caduta avvenuta sulla pubblica via comunale, caduta che veniva ricondotta alla mancata raccolta dei rifiuti e, secondo la prospettazione originaria, a responsabilità delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'organizzazione del servizio di raccolta. La Corte d'appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria. Il Comune controricorrente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC a uno dei difensori costituiti e che, applicando il termine breve di impugnazione con sospensione feriale, il ricorso notificato solo il 25 luglio 2019 era oltre termine. La Corte ha esaminato la questione preliminare e ha richiamato i principi sul domicilio digitale e sulla validità della notifica a uno solo dei difensori costituiti, ritenendo che la notifica della sentenza fosse idonea a far decorrere il termine breve e che il ricorso fosse tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine breve di impugnazione. Ha ritenuto valida la notificazione della sentenza d'appello via PEC a uno solo dei difensori della parte ricorrente, richiamando la disciplina del domicilio digitale e il principio secondo cui la comunicazione/notificazione a uno dei procuratori costituiti è sufficiente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012
Con l'istituzione del domicilio digitale, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile possono essere validamente eseguite presso l'indirizzo PEC risultante dai registri previsti dalla legge.
art. 16-ter, comma 1, d.l. n. 179 del 2012
La notifica via PEC eseguita attingendo ai registri degli indirizzi elettronici indicati dalla normativa è ritualmente eseguita.
art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), d.l. n. 90 del 2014
Ha modificato la disciplina delle notificazioni telematiche richiamata dalla Corte per affermare la ritualità della notifica via PEC.
art. 66, comma 5, d.lgs. n. 217 del 2017
Ha sostituito la disciplina precedente, con decorrenza indicata dalla Corte, confermando il regime del domicilio digitale.
artt. 6-bis, 6-quater e 62 d.lgs. n. 82 del 2005
I registri da cui può essere estratto l'indirizzo PEC per le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari.
art. 16, comma 12, d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato quale fonte del sistema dei registri elettronici per le notificazioni telematiche.
art. 16, comma 6, d.l. n. 185 del 2008
Richiamato quale base normativa del regime degli indirizzi PEC utilizzabili per le notificazioni.
La comunicazione/notificazione eseguita ad uno solo dei procuratori costituiti è sufficiente e produce effetti nei confronti della parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo l'introduzione del domicilio digitale, la notificazione della sentenza o di altro atto processuale in materia civile eseguita via PEC presso un indirizzo tratto dai registri legalmente previsti è rituale e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
- Quando una parte è assistita da più difensori costituiti, la notificazione o comunicazione dell'atto anche ad uno solo di essi è sufficiente a produrre effetti nei confronti della parte rappresentata.
- La tardività dell'impugnazione, ove la notifica della sentenza sia stata validamente eseguita e sia decorso il termine breve, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In sede di legittimità, il controllo preliminare sulla tempestività dell'impugnazione può essere assorbente rispetto all'esame dei motivi di merito, determinando la definizione del giudizio senza scrutinio delle censure sostanziali.
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