Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09165/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza: l'Ufficio ha contestato alla società maggiori ricavi per il 2011, ai fini IRES, IRAP e IVA, assumendo che numerosi assegni bancari rinvenuti presso terzi e incassati dalla contribuente, privi di indicazione del beneficiario e non riferibili a clienti della stessa, fossero proventi di cessioni di merci non documentate. La società ha sostenuto in giudizio che quei titoli costituivano invece pagamenti per forniture di carburante effettuate in favore di un'altra società commerciale, producendo documentazione contabile, fatture, conti mastro, dichiarazioni di terzi e una perizia di parte, e chiedendo anche ordine di esibizione e CTU contabile. In cassazione ha dedotto: violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per non avere la CTR considerato la documentazione prodotta; nullità della sentenza/procedimento per avere la CTR escluso il collegamento tra assegni e operazioni registrate; ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provata la ricostruzione dell'Ufficio nonostante la prova contraria; omesso esame della perizia di parte e mancata ammissione di CTU ed esibizione; infine omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata attivazione del procedimento di accertamento con adesione ex art. 6 d.lgs. 218/1997 e conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, in sostanza, diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito e della prova documentale e contabile, non consentito in cassazione; ha inoltre escluso che la perizia stragiudiziale potesse integrare un fatto decisivo omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., e ha rilevato la duplice conforme di merito. Quanto al quinto motivo, pur ammettendo l'omessa pronuncia sulla censura d'appello concernente l'accertamento con adesione, ha deciso nel merito affermando che la presentazione dell'istanza ex art. 6 d.lgs. 218/1997 non comporta nullità dell'avviso di accertamento, ma solo sospensione dei termini di impugnazione; la mancata convocazione del contribuente non è sanzionata con invalidità dell'atto e non determina lesione del diritto di difesa. La società è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale norma violata nella ricostruzione accertativa relativa a operazioni non documentate ai fini IVA.

  • art. 85 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato quale base normativa per qualificare gli incassi non documentati come maggiori ricavi d'impresa.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità per omessa pronuncia nei motivi relativi alla valutazione delle prove; sul quinto motivo ha invece ritenuto sussistente l'omessa pronuncia in appello, ma ha deciso nel merito senza rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare la valutazione di merito delle prove e non la violazione del principio di disponibilità della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuta secondo il prudente apprezzamento previsto dalla legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per nullità della sentenza/procedimento; la Corte ha ritenuto non sussistenti i vizi dedotti sui primi quattro motivi e ha esaminato il quinto sotto il profilo dell'omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha applicato i limiti stringenti del vizio, escludendo che si potesse censurare il mero cattivo apprezzamento della prova o la mancata considerazione di perizia stragiudiziale.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale norma che fonda la presunzione in tema di movimentazioni bancarie e l'onere del contribuente di provare la riferibilità delle somme a operazioni già contabilizzate.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per la presunzione fiscale sulle movimentazioni bancarie e l'onere probatorio contrario del contribuente.

  • art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973

    Censurato nel quinto motivo in relazione alla legittimità dell'accertamento; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo a sostegno della contestazione dell'accertamento IVA; la doglianza è stata respinta.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a fondamento del preteso diritto di difesa e del contraddittorio, ma la Corte ha negato che la mancata convocazione ex art. 6 d.lgs. 218/1997 integri una lesione costituzionalmente rilevante nel caso concreto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel quinto motivo in combinazione con le norme tributarie; non ha inciso sull'esito, essendo stata esclusa la nullità dell'atto.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha ritenuto non configurabile la dedotta invalidità dell'avviso per la mancata attivazione dell'adesione.

  • art. 6 d.lgs. n. 218/1997

    La Corte ha affermato che l'istanza di accertamento con adesione presentata dopo la notifica dell'avviso sospende soltanto i termini di impugnazione per 90 giorni e non determina nullità dell'avviso né obbligo sanzionato di convocazione dell'Ufficio.

  • art. 5 d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato per chiarire che l'invito a comparire rilevante ai fini dell'adesione ha contenuto specifico e non è assimilabile a un ordinario invito ex art. 32 d.P.R. 600/1973.

  • art. 5-ter d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato in motivazione come disciplina sopravvenuta del contraddittorio preventivo, ma non applicabile ratione temporis alla fattispecie; la Corte lo usa per raffronto sistematico.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il potere di decidere nel merito, senza rinvio, una volta rilevata l'omessa pronuncia su una questione di diritto non bisognosa di ulteriori accertamenti.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per l'inammissibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    Invocato per ottenere ordine di esibizione documentale; il diniego è stato ritenuto legittimamente implicito nella valutazione probatoria complessiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti tributari fondati su movimentazioni bancarie, gli importi incassati tramite assegni privi di chiara riferibilità possono essere presunti ricavi non dichiarati; il contribuente ha l'onere di fornire una prova contraria analitica e puntuale della loro riconducibilità a operazioni già registrate in contabilità.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore giuridico diverso da quello previsto dall'ordinamento; non è invece consentito trasformarla in una critica al mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove, né di fondarsi sulla mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, che resta un semplice elemento indiziario rimesso alla discrezionalità del giudice.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Nel procedimento di accertamento con adesione disciplinato dall'art. 6 d.lgs. 218/1997, la presentazione dell'istanza da parte del contribuente sospende i termini di impugnazione ma non determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento; la mancata convocazione da parte dell'Ufficio non comporta nullità dell'atto, perché non è prevista dalla legge come sanzione.
  • Quando una questione di diritto è stata omessa dal giudice di merito ma non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.