Sentenza del 25/09/2019 n. 23849 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania relativa all'accertamento dei maggiori corrispettivi per l'anno d'imposta 2004, determinati mediante studi di settore ai fini IVA, IRAP e imposte sui redditi. Con il primo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sugli studi di settore, sostenendo che questi ultimi fossero stati considerati come presunzioni legali, con conseguente inversione dell'onere della prova, e lamentando inoltre l'omessa indicazione nell'avviso di accertamento dell'esito del contraddittorio. Con il secondo motivo ha contestato l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, che aveva ridotto solo parzialmente i maggiori ricavi, senza spiegare adeguatamente tale scelta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la CTR nel qualificare gli studi di settore come presunzioni semplici, dotate di maggiore efficacia probatoria all'esito del contraddittorio preventivo con il contribuente, che nel caso concreto si era svolto. La censura relativa alla motivazione dell'avviso di accertamento è stata dichiarata inammissibile perché prospettata come questione nuova e senza riportare adeguatamente il contenuto dell'avviso. È stata inoltre esclusa qualsiasi contraddittorietà nella motivazione della CTR: le giustificazioni fornite dalla contribuente erano state ritenute idonee a ridurre, ma non ad azzerare, i maggiori ricavi. G. s.r.l. è stata condannata al pagamento di 3.500 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento induttivo o analitico-induttivo dei redditi. Nel caso esaminato, è stata ritenuta applicabile insieme agli studi di settore per ricostruire maggiori ricavi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Consente la rettifica dell'IVA dovuta sulla base di elementi presuntivi e di dati rilevanti ai fini dell'accertamento.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
Costituisce il riferimento normativo per l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento fiscale, purché il loro risultato sia valutato nel contraddittorio con il contribuente.
Codice civile, artt. 2697, 2728 e 2729
Riguardano l'onere della prova e le presunzioni. La Corte ha escluso che gli studi di settore comportino automaticamente un'inversione dell'onere della prova o costituiscano presunzioni legali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009
Stabiliscono che gli studi di settore non hanno valore di presunzione legale, ma costituiscono presunzioni semplici qualificate quando siano utilizzati e discussi nell'ambito del contraddittorio preventivo con il contribuente.
Massime di principio
- Gli studi di settore, da soli, non determinano automaticamente il reddito imponibile e non costituiscono presunzioni legali; diventano presunzioni semplici qualificate quando l'Amministrazione fiscale instaura un effettivo contraddittorio con il contribuente.
- Il contribuente deve partecipare al contraddittorio fornendo elementi concreti e documentati sulle peculiarità della propria attività, come localizzazione, orari, condizioni economiche e altre circostanze specifiche. Giustificazioni generiche possono determinare solo una riduzione parziale dell'accertamento.
- L'Amministrazione non è obbligata ad azzerare i maggiori ricavi risultanti dagli studi di settore quando le spiegazioni del contribuente siano ritenute idonee soltanto a ridurli parzialmente.
- Le contestazioni relative alla motivazione dell'avviso di accertamento devono essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio e devono indicare con precisione il contenuto dell'atto e le parti rilevanti; in caso contrario possono essere dichiarate nuove, generiche o inammissibili.
- La partecipazione al contraddittorio non elimina la possibilità per il contribuente di contestare l'accertamento, ma rende necessario dimostrare in modo puntuale perché i dati dello studio di settore non rappresentino la situazione concreta dell'impresa.
- In caso di rigetto del ricorso, il contribuente soccombente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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