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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09742/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due lavoratori di ottenere il riconoscimento dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze maturate. In primo grado era stata dichiarata la nullità di una clausola del CCNL attività ferroviarie e di una clausola di accordo sindacale nella parte in cui escludevano il computo integrale dell'apprendistato. La corte d'appello aveva confermato tale decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi quattro, relativi alla disciplina dell'apprendistato, alla presunta discriminazione indiretta e alla corretta interpretazione delle fonti collettive e legislative, sono stati poi oggetto di rinuncia in memoria; il quinto motivo censurava invece la decisione sul decorso della prescrizione dei crediti retributivi, sostenendo che dopo la legge n. 92/2012 il rapporto non fosse più assistito da una tutela tale da escludere il metus del lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro. I controricorrenti hanno resistito al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della rinuncia effettuata dalla ricorrente in memoria. Ha poi rigettato il quinto motivo, aderendo all'orientamento secondo cui, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modificato dalla riforma del 2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 legge n. 25/1955

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina dell'apprendistato e del computo dell'anzianità

  • artt. 47, 49 e 57 d.lgs. n. 276/2003

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'apprendistato

  • artt. 47-52 d.lgs. n. 276/2003

    richiamati dalla ricorrente come complesso normativo applicabile all'apprendistato

  • art. 49, comma 4, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina dell'apprendistato

  • art. 12 preleggi

    richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione delle norme e dell'accordo sindacale

  • art. 7 Accordo Sindacale Nazionale 1 marzo 2006

    oggetto della censura sulla esclusione del computo dell'apprendistato

  • artt. 1 e 2 Direttiva 2000/78/CE

    richiamati dalla ricorrente in tema di discriminazione indiretta collegata all'età

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la Corte lo applica, in combinato con l'art. 2935 c.c., per affermare che la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti al momento della riforma del 2012

  • art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la permanenza di una tutela forte idonea a impedire la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto; la Corte non aderisce a tale tesi

  • l. n. 92/2012

    considerata dalla Corte quale riforma che ha inciso sulla stabilità del rapporto di lavoro e sul decorso della prescrizione dei crediti

  • d.lgs. n. 23/2015

    richiamato dalla Corte insieme alla l. n. 92/2012 per descrivere il nuovo assetto della tutela contro i licenziamenti

  • art. 100 c.p.c.

    usato per dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta dei primi quattro motivi per difetto di interesse

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per escludere che la rinuncia ai singoli motivi integrasse una rinuncia al ricorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare seguito ai precedenti nomofilattici della Corte

  • art. 2935 c.c.

    insieme all'art. 2948, n. 4, c.c., è posto a fondamento della decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato in relazione alla funzione nomofilattica e alla stabilità dei precedenti

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato in relazione alla vocazione di stabilità del precedente di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia in memoria a singoli motivi di ricorso determina sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione e non costituisce rinuncia al ricorso ex art. 391 c.p.c., con conseguente inammissibilità dei motivi rinunciati.
  • In tema di prescrizione dei crediti di lavoro, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché il rapporto a tempo indeterminato, nel nuovo assetto normativo, non è assistito da una stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
  • Una volta enunciato un principio di diritto in sede nomofilattica, la Corte tende a conformarvisi in assenza di gravi ragioni di mutamento, valorizzando certezza del diritto, uniformità interpretativa e prevedibilità delle decisioni.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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