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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26361/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria richiedeva agli acquirenti e alle venditrici di un immobile il pagamento dell'imposta di registro dovuta per un atto pubblico di compravendita stipulato il 26 giugno 2008. L'imposta era stata materialmente consegnata al notaio rogante al momento della stipula, mediante assegni, ma il notaio non l'aveva poi versata all'erario. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo che solo il notaio potesse effettuare la registrazione e che il pagamento a lui eseguito avesse efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 1188 c.c. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio, affermando che le parti sostanziali dell'atto restano obbligate in solido con il notaio e che l'amministrazione, in caso di omesso versamento, può legittimamente rivolgersi a esse, ferma la rivalsa civile verso il notaio. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione agli artt. 1188 e 1292 c.c., nonché dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 463/1997, sostenendo che, nel sistema di registrazione telematica obbligatoria, il notaio debba essere considerato mandatario nell'interesse del fisco e adiectus solutionis causa, con conseguente efficacia liberatoria del pagamento effettuato nelle sue mani.

La decisione

La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché nelle controversie sull'obbligazione tributaria successivamente all'istituzione dell'Agenzia delle Entrate la legittimazione processuale spetta esclusivamente a quest'ultima. Quanto all'Agenzia delle Entrate, il ricorso è stato rigettato: la Corte ha confermato che la procedura telematica di registrazione e autoliquidazione non ha mutato la natura della responsabilità del notaio, che resta responsabile d'imposta, mentre il presupposto impositivo e la capacità contributiva riguardano solo le parti contraenti. In mancanza di una norma che attribuisca efficacia liberatoria al pagamento nelle mani del notaio, l'omesso versamento da parte di quest'ultimo non libera i contribuenti dal vincolo solidale verso il fisco, restando impregiudicata la loro azione di rivalsa in sede civile contro il notaio. Le spese non sono state liquidate per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    stabilisce la solidarietà delle parti sostanziali dell'atto e del notaio nel pagamento dell'imposta di registro; il notaio resta responsabile d'imposta, ma ciò non libera le parti dal pagamento se il tributo non è stato versato all'erario.

  • art. 1188 c.c.

    non è applicabile nel senso di attribuire efficacia liberatoria al pagamento dell'imposta fatto al notaio, in assenza di una specifica norma derogatoria.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per sostenere la solidarietà passiva, confermata nei confronti delle parti sostanziali dell'atto.

  • art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 463

    la registrazione telematica mediante modello unico informatico è solo una modalità strumentale e tecnologica di adempimento, che non altera il regime sostanziale della responsabilità per il tributo.

  • art. 3-ter d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 463

    prevede il controllo dell'autoliquidazione e del versamento da parte degli uffici e il successivo avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta dovuta.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    richiamato per qualificare il notaio come responsabile d'imposta in termini generali.

  • art. 11 d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347

    richiamato per estendere il regime di responsabilità anche all'imposta ipotecaria.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347

    richiamato per estendere il regime di responsabilità anche all'imposta catastale.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso rigettato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

  • d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300

    richiamato per l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate e la conseguente successione nei rapporti giuridici relativi all'obbligazione tributaria.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel precedente costituzionale citato; la Corte ribadisce che la permanenza della solidarietà non viola il principio di eguaglianza.

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel precedente costituzionale citato; la Corte ribadisce che la solidarietà delle parti non viola il principio di capacità contributiva.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'imposta di registro con registrazione telematica e autoliquidazione tramite notaio, la modalità informatica di adempimento ha funzione meramente strumentale e non modifica il regime sostanziale dell'obbligazione tributaria.
  • Il notaio che cura la registrazione e la riscossione dei tributi collegati all'atto è responsabile d'imposta, ma non diventa soggetto passivo del presupposto impositivo, che resta in capo alle parti contraenti titolari della capacità contributiva.
  • In assenza di una norma espressa che preveda l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al notaio, la consegna delle somme al notaio non estingue il debito verso l'erario se il versamento non è stato effettivamente eseguito.
  • L'amministrazione finanziaria può legittimamente notificare l'avviso di liquidazione alle parti sostanziali dell'atto anche quando il notaio abbia omesso il versamento, ferma restando la loro eventuale azione di regresso o risarcitoria nei confronti del notaio.
  • Nei giudizi tributari successivi all'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione passiva nelle controversie relative all'obbligazione tributaria spetta in via esclusiva all'Agenzia, non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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